Secondo il TAR Milano l’ordine di procedere alla bonifica di un’area, senza previo accertamento della contaminazione delle matrici ambientali e definizione dei contenuti della bonifica in contraddittorio con l’amministrazione, è illegittimo per genericità, perplessità del contenuto e per aver delegato una parte dell’attività che competete all’amministrazione al privato, dovendo invece l’ordine contenere disposizioni precise e dovendo le attività di bonifica successive alla presentazione del piano di caratterizzazione essere approvate dalle autorità competenti.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 955 del 29 aprile 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.