Il TAR Milano ricorda quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 345 del 15 luglio 1991, ovvero che l’acquisizione dell’area di sedime al patrimonio indisponibile del Comune ha natura di vera e propria sanzione autonoma, che non può colpire il proprietario che incolpevolmente non abbia potuto dare esecuzione all’ordine di demolizione dell’immobile abusivamente realizzato sulla sua area (sulla natura di sanzione autonoma dell’atto di acquisizione rispetto al presupposto ordine di ripristino, cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, 4 aprile 2019, n. 746; più diffusamente, T.A.R. Campania, Napoli, IV, 26 febbraio 2019, n. 1084); costituendo l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area sulla quale sorge il fabbricato da demolire sanzione personale della mancata attuazione dell’ordine demolitorio, la stessa non può riguardare un soggetto estraneo all’abuso edilizio in confronto del quale non sia stata ritualmente compiuta la comunicazione d’avvio del procedimento di demolizione (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 28 dicembre 2020, n. 2614; Consiglio di Stato, VI, 4 luglio 2014, n. 3409; T.A.R. Campania, Napoli, III, 4 gennaio 2019, n. 61).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1192 del 23 maggio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.