Secondo il TAR Milano, l’interpretazione del comma 4 dell’art. 15 del DPR n. 380/2001 deve essere condotta secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, tali da contemperare l’interesse dell’Amministrazione all’applicazione delle nuove norme di piano con quello del privato all’esecuzione dell’intervento edilizio ritualmente assentito e non concluso per fatto non imputabile al privato stesso. Ciò che rileva, pertanto, è che i lavori siano effettivamente iniziati entro il termine annuale e che siano in corso all’atto dell’entrata in vigore delle norme di piano, giacché tali circostanze manifestano la serietà degli obiettivi del titolare del permesso di costruire, che intende portare a termine i lavori avviati regolarmente.
Nulla vieta, di conseguenza, che pur a fronte di nuove previsioni urbanistiche sia accordata una proroga per completare i lavori effettivamente avviati e in corso di esecuzione.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 873 del 15 aprile 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.