Il TAR Milano osserva che:
<<Secondo l’orientamento già espresso da questa Sezione, l’operatività del soccorso istruttorio deve essere esclusa ove si tratti di integrare la documentazione attestante il possesso di un requisito di qualificazione mancante, quale una specifica certificazione SOA, necessaria per l’esecuzione di una parte di opere oggetto dell’appalto, e non già un requisito di partecipazione che già risulta posseduto dall’operatore economico al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
L’omessa dichiarazione nell’offerta della volontà di ricorrere al subappalto c.d. qualificante o necessario non è dunque suscettibile di essere sanata, in quanto manifesta la carenza di un requisito di partecipazione che, andando ad incidere direttamente sul contenuto dell’offerta tecnica, preclude in radice la concreta possibilità della sua esecuzione da parte del concorrente (Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione I, 22 novembre 2021; 3 settembre 2021, n. 1965)>>.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 875 del 16 aprile 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.