Secondo il TAR Milano:
<<L’art. 167 del d.lgs 42/04 consente il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica c.d. “postuma” solo qualora gli interventi abusivi possano esser ricondotti alle ipotesi tipizzate indicate alle lettere a, b e c del comma 4.
Secondo l’orientamento oggi prevalente, non è suscettibile di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica l'intervento che realizzi volumi di qualsiasi natura, anche interrati (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 15 aprile 2021 n. 943, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 22 maggio 2020 n. 915, T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 16 marzo 2020 n. 227).
Le pronunce precisano che il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini della tutela del paesaggio, si riferisce infatti a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico e altro tipo di volume, sia esso interrato o meno. Non è quindi consentito all'interprete ampliare la portata di tale norma, che costituisce eccezione al principio generale della necessità del previo assenso codificato dal precedente art. 146, per ammettere fattispecie letteralmente e senza distinzione alcuna escluse (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 11 aprile 2013 n. 350).
La norma è tassativa nel senso che la conformità si possa ritenere solo a volume invariato>>.
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1261 del 30 maggio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri