Secondo il TAR Milano:
<<La legittimazione ex lege delle associazioni ambientaliste può esser riconosciuta non solo nel caso di atti inerenti la materia ambientale, ma anche per quelli che "incidono sulla qualità della vita in un dato territorio" (Consiglio di Stato, Sez. IV, 14.4.2011, n. 2329; T.A.R. per la Lombardia - sede di Milano, Sez. II, 13.7.2018, n. 1690). Le previsioni normative di riferimento (attribuendo alle associazioni di protezione ambientale legittimazione attiva nei giudizi dinanzi al giudice ordinario e a quello amministrativo, per tutelare finalità di protezione dell’ambiente che sono proprie dell’amministrazione dello Stato), costituiscono, del resto, applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale recepito dall’art. 118, ultimo comma, della Costituzione (cfr.: T.A.R. per la Lombardia - sede di Milano, Sez. II, 13.7.2018, n. 1690). Ed è proprio il concetto di sussidiarietà orizzontale al centro di una recentissima indagine che, pur muovendo dalla tradizione configurazione della legittimazione a ricorrere, evidenzia la necessità di evitare interpretazioni restrittive in materia, proprio in considerazione della vis expansiva che al principio costituzionale deve riconoscersi.
41.7. Pertanto, tali associazioni sono legittimate ad agire in giudizio non solo per la tutela degli interessi ambientali in senso stretto, ma anche per quelli ambientali in senso lato, comprendenti la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio urbano, rurale, naturale e dei centri storici “intesi tutti quali beni e valori idonei a caratterizzare in modo peculiare ed irripetibile un certo ambito geografico territoriale rispetto ad altri”(T.A.R. per la Campania – sede di Napoli, Sez. VII, 3.10.2019, n. 4709), ed anche in considerazione della “compenetrazione delle problematiche ambientali in quelle urbanistiche” (così Consiglio di Stato, Sez. V, 28.5.2015, n. 3711).
41.8. Come in modo condivisibile osservato, la fondamentale attività di tutela degli interessi relativi a beni collettivi e comuni – essenzialmente assicurata, nel panorama istituzionale nazionale, proprio dal sistema giurisdizionale amministrativo – “risulterebbe gravemente menomata in conseguenza della preclusione dell'accesso ai suddetti rimedi giurisdizionali da parte delle associazioni ambientaliste le quali, in generale molto meglio delle singole persone fisiche, sono in grado di cogliere la dimensione superindividuale degli interessi tutelati e delle relative lesioni ascrivibili ad atti amministrativi (in ipotesi) illegittimi” (C.G.A.R.S., 16.10.2012, n. 9339).>>
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1429 del 20 giugno 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.