Il TAR Brescia precisa che quando la fonte dell’obbligazione pecuniaria non è il singolo titolo edilizio, il cui contenuto, con riguardo agli oneri concessori è predeterminato, bensì la convenzione urbanistica, il cui contenuto è frutto di una negoziazione tra le parti, è irrilevante che non sia realizzato il progetto edificatorio per il quale il privato ha effettuato il pagamento a titolo di monetizzazione e di cui ora chiede la restituzione. La controprestazione pecuniaria a carico della ditta lottizzante è comunque dovuta, salvo che la convenzione urbanistica non sia risolta o rescissa, o annullata o dichiarate nulla (si vedano della Sezione le sentenze n. 942/2021 e n. 1108/2021, nonché i precedenti ivi citati).

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 544 del 31 maggio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.