Il TAR Milano precisa che:
<<l’acquisizione dei beni al patrimonio comunale, correlata all’inottemperanza all’ordine di demolizione di opere abusive, grava sia sul proprietario che sul detentore del bene, anche se non autori materiali dell’abuso e non aventi causa dal trasgressore, poiché una volta venuti a conoscenza, tramite la notifica dell’ordinanza di rimessione in pristino, dell’attività illecita svolta da terzi, devono attivarsi contro il responsabile per obbligarlo a rimuovere l’opera abusiva, e laddove abbiano la disponibilità del manufatto devono provvedere in proprio all’eliminazione dell’intervento edilizio sine titulo; in mancanza di ciò subiscono certamente l’acquisizione del bene (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, 13 ottobre 2020, n. 1889; 4 luglio 2019, n. 1528; 21 gennaio 2019, n. 112; 3 novembre 2016, n. 2014; 16 marzo 2015, n. 728).
Ciò è in linea con quanto statuito dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 345 del 15 luglio 1991, che ha affermato il principio secondo cui l’acquisizione dell’area di sedime al patrimonio indisponibile del Comune ha natura di vera e propria sanzione autonoma che, pur non potendo colpire il proprietario che incolpevolmente non abbia potuto dare esecuzione all’ordine di demolizione dell’immobile abusivamente realizzato sulla sua area, certamente si deve rivolgere al proprietario non autore dell’abuso che sia tuttavia in condizione di dare corso alla demolizione (da ultimo T.A.R. Lombardia, Milano, II, 20 agosto 2019, n. 1909; sulla natura di sanzione autonoma dell’atto di acquisizione rispetto al presupposto ordine di ripristino, cfr. Consiglio di Stato, VI, 25 giugno 2019, n. 4336; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 4 aprile 2019, n. 746; più diffusamente, T.A.R. Campania, Napoli, IV, 26 febbraio 2019, n. 1084).>>
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1309 del 6 giugno 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri