Secondo il TAR Brescia:
<<Il principio di rotazione di cui all'art. 36, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, costituisce il necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all'amministrazione nel decidere quali operatori economici invitare a una procedura negoziata, evitando, così, la formazione di rendite di posizione.
Proprio per impedire che il gestore uscente, forte della conoscenza della strutturazione del servizio da espletare acquisita nella precedente gestione, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici, il legislatore ha deciso di imporre il rispetto del principio de quo già nella fase degli inviti con la conseguenza che la partecipazione del precedente affidatario riveste carattere eccezionale e deve essere congruamente motivata.
La rotazione non è, tuttavia, necessaria qualora la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione (ex multis Consiglio di Stato sez. III – 04 febbraio 2020, n. 875). Lo spazio di applicazione del principio de quo è, quindi, circoscritto agli affidamenti diretti ed alle procedure negoziate in cui la Stazione Appaltante limiti la partecipazione alla procedura, scegliendo come partecipanti solo alcuni dei potenziali operatori economici, con conseguente non operatività nelle diverse ipotesi in cui la procedura sia aperta a tutti gli operatori del settore o a coloro che rispondono positivamente ad una manifestazione preventiva di interesse alla partecipazione alla stessa. In tal caso, infatti, l'ampia possibilità di partecipazione alla procedura garantisce un legittimo confronto competitivo precludendo in radice la creazione di indebite posizioni di rendita o, comunque, di distorsione del gioco della concorrenza.
Indicazione, questa, che compare anche nelle linee guida dell’ANAC numero 4, nella versione adottata con delibera del 10 luglio 2019 n. 636. Al paragrafo 3.6 si legge, tra l’altro, che «la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione».>>
TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 304 del 29 marzo 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.