Il TAR Brescia richiama e aderisce all’orientamento secondo il quale:
<< rispetto all’atto soprassessorio il soggetto inciso può attivare tanto il rimedio caducatorio, quanto quello previsto dall’articolo 117 Codice di rito. Infatti, «L’adozione di un atto soprassessorio o interlocutorio che comporti un illegittimo arresto procedimentale costituisce violazione del dovere di procedere tanto nei casi in cui non venga dato avvio al procedimento, quanto in quelli in cui lo stesso non venga concluso con l'emanazione del provvedimento finale. In tali ipotesi, l'interessato ha a disposizione una duplice modalità di tutela, essendo legittimato a proporre, indifferentemente, l'azione di annullamento o l'azione avverso il silenzio. Sia pure mediante procedure differenti, il risultato raggiunto è sostanzialmente il medesimo: nel primo caso, il giudice amministrativo annulla l'atto, con conseguente obbligo dell'Amministrazione di adottare il provvedimento finale; nel secondo caso, il giudice amministrativo accerta la sostanziale violazione del dovere di procedere e condanna l'Amministrazione a concludere il procedimento» (così, C.d.S., Sez. VI, sentenza n. 4803/2021).>>.
TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 566 del 7 giugno 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.