Il TAR Brescia dà seguito all’orientamento espresso anche di recente dal Consiglio di Stato secondo il quale “il termine delle ore 24.00 per il deposito degli atti di parte, previsto dell’art. 4, comma 4, primo periodo, disp. att. c.p.a., vale solo per quegli atti processuali che non siano depositati in vista di una camera di consiglio o di un’udienza di cui sia (in quel momento) già fissata o già nota la data; invece, in presenza di una camera di consiglio o di un’udienza già fissata, il deposito effettuato oltre il termine delle ore 12.00 (previsto dal terzo periodo dello stesso comma 4 dell’art. 4 disp. att. c.p.a.) dell’ultimo giorno utile è inammissibile (Cons. Stato, sez. VI, 26 gennaio 2022, n. 538; id., sez. V, 2 febbraio 2021, n. 961; id., sez. IV, 13 febbraio 2020, n. 1137; id., sez. VI, 18 maggio 2020, n. 3149 e 7 maggio 2019, n. 2921; Cons. giust. amm. sic. 7 giugno 2018, n. 344 e Cons. Stato, sez. III, 24 maggio 2018, n. 3136)” (Cons. Stato. Sez. III, 28 marzo 2022, n. 2247).

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 573 del 8 giugno 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.