Secondo il TAR Brescia, quantunque la disciplina dell’azione in materia di accesso sia letteralmente formulata come rimedio giurisdizionale a tutela della posizione di colui che – chiesto l’accesso – si veda opporre un diniego, totale o parziale, un differimento o un silenzio, nondimeno si può affermare che, seguendo un’interpretazione estensiva della disposizione, tale azione può essere esercitata anche da colui che si opponga al provvedimento che ha accolto la domanda di accesso presentata da terzi, da colui cioè che in sede procedimentale assume il ruolo di controinteressato; ne consegue che il ricorso deve essere depositato nel termine dimidiato di 15 giorni dal perfezionamento per il destinatario dell’ultima delle notificazioni.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 273 del 21 marzo 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.