Il TAR Brescia osserva che l’art. 119, co. 13 ter, del d.l. n. 34/2020 stabilisce che “Gli interventi di cui al presente articolo [ossia quelli di isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio] che riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)”.
Aggiunge il TAR  che la norma in questione, per il principio di gerarchia delle fonti, si sovrappone e oblitera ogni diversa disposizione contenuta nelle norme comunali di pianificazione e regolamentazione dell’assetto del territorio, seguendone che gli interventi di realizzazione del c.d. cappotto termico sono ope legis classificati come “manutenzione straordinaria” e, corrispondendo a un interesse pubblico connesso al risparmio energetico, devono ritenersi compatibili anche con una disciplina comunale che ne assegni una differente qualificazione.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 215 del 3 marzo 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.