Il TAR Milano richiama la sua giurisprudenza sulla nozione di cessione compensativa e di perequazione e ricorda che:
<<Come chiarito dalla giurisprudenza (da ultimo (TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 29.06.2020 n. 1234), infatti “L’istituto della cessione compensativa di cui all’art. 11, comma 3, della legge regionale n. 12 del 2005, a differenza della perequazione, si caratterizza per l’individuazione da parte del pianificatore di aree, destinate alla costruzione della città pubblica, rispetto ai quali l’Amministrazione non può rinunciare a priori al vincolo ed alla facoltà imperativa ed unilaterale di acquisizione coattiva delle aree.
In queste aree, il Comune appone il vincolo pre-espropriativo ed entro il termine di cinque anni deve fare ricorso all’espropriazione, con la possibilità di ristorare il proprietario mediante attribuzione di “crediti compensativi” od aree in permuta in luogo dell’usuale indennizzo pecuniario.
Ancor più esplicitamente, “l’istituto della compensazione, a differenza di quello della perequazione, non ha quale precipua finalità quella di mitigare le disuguaglianze che si producono con la pianificazione urbanistica: esso semplicemente mira ad individuare una forma di remunerazione alternativa a quella pecuniaria per i proprietari dei suoli destinati all’espropriazione, consistente nell’attribuzione di diritti edificatori che potranno essere trasferiti, anche mediante cessione onerosa (…), ai proprietari delle aree destinate all’edificazione”>>

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 481 del 26 febbraio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.