Il TAR Brescia, con riferimento a un preavviso di rigetto ad opera della Soprintendenza adottato successivamente al decorso del termine di 45 giorni previsto dall’art. 146, comma 8, D.Lgs. n. 42/2004, verifica se sia o meno applicabile l’art. 17 bis legge n. 241/1990.

Osserva quindi al riguardo che:
<<La questione è già stata chiarita dal Consiglio di Stato nelle seguenti pronunce: Cons. Stato, Sez. IV, 19 aprile 2021, n. 3145; 15 aprile 2021, n. 3114; 29 marzo 2021, n. 2640; 27 luglio 2020, n. 4765.
Nell’ultima delle sentenze citate, in particolare, si è affermato, relativamente all’art. 17 bis legge n. 241/1990, che “7.1. In sostanza, la disposizione in esame si pone nell'ambito dei 'rapporti orizzontali' tra amministrazioni e non con riferimento, a differenza di quello che accade rispetto al silenzio-assenso di cui all'articolo 20, ad un coinvolgimento diretto dei diritti del privato. 7.2. Pur essendo un istituto di carattere generale, non può dunque trovare applicazione nei procedimenti nei quali il rapporto intersoggettivo tra pubbliche amministrazioni si inserisce in un procedimento ad istanza di parte. 8. Le suddette conclusioni sono esplicitamente confermate nel richiamato parere del Consiglio di Stato n. 1640 del 23 giugno 2016: "Con riferimento ai procedimenti ad iniziativa di parte che si svolgono presso un'amministrazione competente a ricevere la domanda del privato, ma rispetto ai quali la competenza sostanziale è di altra amministrazione, gli argomenti sostenuti nella richiesta di quesito a favore della tesi ampliativa non appaiono convincenti. L'art. 17-bis si applica ai procedimenti con fase decisoria pluristrutturata. La disposizione richiede, quindi, che le due Amministrazioni (quella titolare del procedimento e quella interpellata) condividano la funzione decisoria, nel senso che entrambe devono essere titolari di una funzione decisoria sostanziale. Nei casi in cui un'Amministrazione ha un ruolo meramente formale (raccoglie e trasmette l'istanza all'Amministrazione unica decidente), la decisione risulta monostrutturata. In questo caso, infatti, come osserva la richiesta di parere, non essendoci un'amministrazione co-decidente, il vero beneficiario del silenzio assenso sarebbe il privato, avendosi, quindi, un'ipotesi silenzio assenso nei rapporti (non endoprocedimentali, ma) con i privati. Peraltro, considerato che il silenzio assenso nei rapporti con i privati è ormai la regola, tranne i casi espressamente sottratti in base al comma 4 dell'art. 20, la tesi sostenuta nella richiesta di quesito avrebbe come effetto pratico soltanto quello di determinare un 'implicito' silenzio assenso in quei casi in cui l'art. 20 lo esclude espressamente. Si avrebbe così, in via interpretativa, la tacita abrogazione di norme espresse (escludenti il silenzio assenso), per di più poste a tutela di interessi pubblici primari. L'argomento, invocato nella richiesta di parere, della equivalenza, tra l'art. 17-bis e l'art. 20, nella tutela riservata agli interessi pubblici primari non è convincente, perché, mentre l'art. 20, comma 4, prevede, ove vengano in rilievo interessi primari, l'esclusione del silenzio assenso, l'art. 17-bis si limita a prevedere un allungamento dei termini (o, meglio a far salvi i termini di settore), ferma restando, però, allo scadere del termine speciale o allungato, l'operatività del silenzio-assenso. Deve, quindi, escludersi che il nuovo silenzio-assenso tra pubbliche amministrazioni possa operare nei casi in cui l'atto di assenso sia chiesto da un'altra pubblica amministrazione non nel proprio interesse, ma nell'interesse del privato (destinatario finale dell'atto) che abbia presentato la relativa domanda tramite lo sportello unico. Non incide sull'applicabilità del nuovo istituto la circostanza, del tutto irrilevante, che l'istanza il privato la presenti direttamente o per il tramite di un'Amministrazione che si limita ad un ruolo di mera intermediazione, senza essere coinvolta, in qualità di autorità co-decidente, nel relativo procedimento". 9. Nel caso di specie, non vi è dubbio che al di là della effettiva natura pluristrutturata della procedura relativa alla autorizzazione paesaggistica, lo stesso procedimento sia stato attivato ad istanza di una parte privata”.>>.
Il Collegio, condividendo le argomentazioni innanzi richiamate, conclude, pertanto, nel senso della non applicabilità al caso di specie dell’art. 17 bis l. 241/1990.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 269 del 21 marzo 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.