Il TAR Milano, con riferimento a una fattispecie di avvio di procedimento di possibile esclusione da una gara d’appalto, a seguito del quale la stazione appaltante poneva in essere attività istruttoria e successivamente proseguiva nella gara, senza adottare alcun provvedimento conclusivo, ricorda che:
<<Nel campo del diritto amministrativo, è ammessa la sussistenza del provvedimento implicito quando l'Amministrazione, pur non adottando formalmente un provvedimento, ne determina univocamente i contenuti sostanziali, o attraverso un comportamento conseguente, ovvero determinandosi in una direzione, anche con riferimento a fasi istruttorie coerentemente svolte, a cui non può essere ricondotto altro volere che quello equivalente al contenuto del provvedimento formale corrispondente, congiungendosi tra loro i due elementi di una manifestazione chiara di volontà dell'organo competente e della possibilità di desumere in modo non equivoco una specifica volontà provvedimentale, nel senso che l'atto implicito deve essere l'unica conseguenza possibile della presunta manifestazione di volontà» (Consiglio di Stato, VI, 2 novembre 2020 n. 6732; cfr: 27 novembre 2014 n. 5887; V, 19 aprile 2019 n. 2543); ancora: «E' possibile configurare un provvedimento amministrativo implicito quando l'Amministrazione, pur non adottando formalmente un provvedimento, ne determina univocamente i contenuti sostanziali […]. Inoltre, la presenza di un provvedimento amministrativo implicito può desumersi indirettamente, ma univocamente, da un altro provvedimento» (TAR Trentino Alto-Adige, Trento, I, 22 novembre 2021 n. 184)>>.
Il TAR osserva quindi che non può ritenersi che il procedimento non sia concluso, o che la procedura di gara risulti viziata, per il solo fatto che non sia stato adottato un provvedimento finale espresso nel senso della non esclusione dei concorrenti (Omissis); può infatti ritenersi sufficiente la statuizione implicita della non esclusione in un caso, come quello oggetto di causa, nel quale la p.a. teneva un comportamento, e adottava successivi provvedimenti (inter alia: proposta di aggiudicazione e successiva aggiudicazione), del tutto coerenti con la determinazione di non esclusione, e affatto incompatibili con una volontà diversa da quella di mantenere in gara le società sopra indicate.


TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 482 del 26 febbraio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.