Il TAR Milano ricorda che l’art. 23 comma 01 lettera a) del DPR n. 380/2001 consente la SCIA alternativa per gli interventi di ristrutturazione di cui all’art. 10 comma 1 lettera c) dello stesso DPR e tale ultima norma, nell’indicare le ipotesi di rilascio del permesso di costruire, richiama gli interventi di ristrutturazione che portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino modifiche della volumetria complessiva.
Precisa quindi il TAR che la ristrutturazione edilizia con aumento di volume rientra nella c.d. ristrutturazione pesante e necessita di un permesso di costruire oppure di una SCIA alternativa secondo l’art. 23 citato e non può di conseguenza realizzarsi con una semplice SCIA (cfr. sul punto, fra le più recenti decisioni, il parere della Sezione I del Consiglio di Stato su ricorso straordinario del 15.2.2022, Affare n. 544/2021, per cui «…emerge chiaramente come non rientrino nella nozione di ristrutturazione urbanistica “ordinaria” tutti quegli interventi edilizi sulle preesistenze che comportino incrementi volumetrici»).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 538 del 7 marzo 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.