Il TAR di Milano ricorda che:
<<la giurisprudenza condivisa dal Collegio ha chiarito che le stazioni appaltanti, ai sensi dell’art. 95, comma 10, secondo periodo, del d.lgs. n. 50/2016, prima dell’aggiudicazione hanno obbligo di controllare che i costi siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle ministeriali, senza che per tale verifica la disposizione richieda alcun contraddittorio né, men che meno, che venga attivato il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse; la norma di rinvio è contenuta nell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016, che disciplina tale procedimento, ma il rinvio è limitato al disposto di cui al comma 5, lett. d), di tale articolo, sicché non può essere interpretato nel senso che occorre attivare comunque il procedimento citato; il rinvio in questione va, invece, interpretato nel senso che prima dell’aggiudicazione le stazioni appaltanti devono verificare il rispetto, da parte dell’offerta vincitrice, dei minimi salariali indicati nelle tabelle ministeriali; laddove la verifica dia esito negativo la disposizione di cui al richiamato art. 95, comma 10, non prevede l’istituzione di alcun contraddittorio e deve quindi ritenersi che l’offerta vada irrimediabilmente esclusa, come previsto dall’art. 97, comma 5 (cui rinvia l’art. 95, comma 10), a norma del quale l’accertamento che l’anomalia dell’offerta deriva da un costo del personale inferiore ai minimi tabellari ne determina senz’altro l’esclusione (T.A.R. Toscana - Firenze, Sez. II, n. 165/2019).>>
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 648 del 21 marzo 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.