Il TAR Milano osserva che nel caso in cui il bene della vita finale non sia effettivamente conseguibile mediante una pronuncia di accoglimento non può escludersi che la sentenza possa, comunque, avere una propria utilità; infatti, in vicende come quella posta all’attenzione del Collegio, la pronuncia di annullamento non consente necessariamente alla parte di raggiungere immediatamente il risultato finale ma non per questo risulta inutile nella misura in cui verifica la conformità del concreto diniego al quadro di riferimento e fissa principi e regole dell’azione amministrativa successiva.
Aggiunge quindi il TAR che:
<<Si tratta, per certi aspetti, di un aspetto fisiologico correlato alle vicende sostanziali dell’interesse legittimo che, come notato dalla dottrina, costituisce, talora, una fattispecie a formazione progressiva. In tali casi la pronuncia di annullamento realizza, quindi, la tutela di un “bene intermedio”, costituito dalla “sola possibilità di vedere realizzato il risultato sperato” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 25.2.2019, n. 1321). L’agire progressivo della tutela giurisdizionale è, quindi, il precipitato della gradualità del processo di formazione dell’interesse legittimo sostanziale. Un progredire verso un’utilità finale che un’autorevole dottrina accosta alla nota metafora della tartaruga di Achille per rappresentare le difficoltà nell’afferrarla a causa del peculiare atteggiarsi del potere>>.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 468 del 25 febbraio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.