Secondo il TAR Milano, la domanda volta ad accertare l’insussistenza dei presupposti per l’escussione della polizza fideiussoria che la stazione appaltante intende effettuare, stante la mancata stipula del contratto conseguente al rifiuto della stessa ricorrente alla conclusione del negozio in ragione delle mutate condizioni del mercato e della conseguente eccessiva onerosità della prestazione promessa con l’offerta formulata in gara, risulta aliena alla giurisdizione del Giudice amministrativo.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 598 del 14 marzo 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.