Il TAR Milano ricorda che:
<<in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, solo la rielaborazione complessiva di uno strumento di pianificazione territoriale, avvenuta in sede di approvazione definitiva dello stesso, comporta la necessità della sua ripubblicazione.
Va però osservato che può parlarsi di rielaborazione complessiva quando “fra la fase di adozione e quella di approvazione siano intervenuti mutamenti tali da determinare un cambiamento radicale delle caratteristiche essenziali del piano e dei criteri che presiedono alla sua impostazione” (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 12 agosto 2020 n. 1568; id., 26 novembre 2018, n. 2677; id., 23 settembre 2016, n. 1696).
Con riferimento ai piani urbanistici dei Comuni, la giurisprudenza esclude che si possa parlare di rielaborazione complessiva del piano quando in sede di approvazione vengano introdotte modifiche che riguardano la disciplina di singole aree o singoli gruppi di aree (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 19 novembre 2018, n. 6484; id., 4 dicembre 2013, n. 5769; 30 luglio 2012, n. 4321; 27 dicembre 2011, n. 6865); in altri termini, “l'obbligo de quo non sussiste nel caso in cui le modifiche consistano in variazioni di dettaglio che comunque ne lascino inalterato l'impianto originario, quand'anche queste siano numerose sul piano quantitativo ovvero incidano in modo intenso sulla destinazione di singole aree o gruppi di aree” (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 14 novembre 2019, n. 7839; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 12 agosto 2020 n. 1568)>>.
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 220 del 1 febbraio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.