Il TAR Milano richiama e fa proprio l’orientamento secondo il quale in caso di intervento edilizio comportante il mutamento di destinazione d'uso, al fine della determinazione degli spazi a standard deve rivalutarsi la complessiva situazione esistente, e conseguentemente è ammissibile il reperimento della sola quota differenziale degli spazi a standard ove già sussista la quota richiesta per il precedente uso, mentre, solo in assenza di questa, le aree devono essere reperite per l'intero (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 febbraio 2021, n. 1586).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 572 del 10 marzo 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri