Precisa il TAR Milano che, dal quadro normativo vigente in Regione Lombardia, si ricava che gli interventi di sostituzione edilizia, previsti e disciplinati dall’art. 3 della legge regionale 16 luglio 2009 n. 13 (Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia) e dall’art. 5 della legge regionale 13 marzo 2012 n. 4 (Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia), non possono essere realizzati con riferimento ad immobili a loro volta realizzati in assenza di titolo o in totale difformità dallo stesso, e ciò sebbene per tali immobili sia stato poi rilasciato un provvedimento di condono.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione II, n. 1991 del 17 ottobre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.