Il TAR Milano ribadisce che l’obbligo di bonifica dei siti inquinati grava sul responsabile dell’inquinamento e non sul mero proprietario dell’area; il TAR richiama l’orientamento della giurisprudenza secondo il quale, ai sensi degli art. 242, comma 1, e 244, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, una volta riscontrato un fenomeno di potenziale contaminazione di un sito, gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza o definitiva, di bonifica e di ripristino ambientale possono essere imposti dalla P.A. solo ai soggetti responsabili dell'inquinamento, quindi ai soggetti che abbiano in tutto o in parte generato la contaminazione con un comportamento commissivo od omissivo, legato all'inquinamento da un preciso nesso di causalità; aggiunge il TAR che, non essendo configurabile una sorta di responsabilità oggettiva facente capo al proprietario o al possessore dell'immobile in ragione di tale sola qualità, dal quadro normativo emergono le seguenti regole: 1) il proprietario, ai sensi dell'art. 245, comma 2, è tenuto soltanto ad adottare le misure di prevenzione; 2) gli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino gravano solo sul responsabile della contaminazione, cioè sul soggetto al quale sia imputabile, almeno sotto il profilo oggettivo, l'inquinamento (articolo 244, comma 2); 3) se il responsabile non è individuabile o non provveda gli interventi necessari sono adottati dall'amministrazione competente (articolo 244, comma 4); 4) le spese sostenute per effettuare tali interventi possono essere recuperate agendo in rivalsa verso il proprietario, che risponde nei limiti del valore di mercato del sito dopo l'esecuzione degli interventi medesimi (art. 253, comma 4); 5) a garanzia di tale diritto di rivalsa, il sito è gravato da un onere reale e di un privilegio speciale immobiliare (art. 253, comma 2) (cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, 5 ottobre 2016, n. 4099, la quale rinvia alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 4 marzo 2015 - sez. terza, nella causa C-534/13 - e l'ordinanza del medesimo organo del 6 ottobre 2015 - sez. ottava, nella causa C-592/13; cfr. anche TAR Lombardia, Milano, sezione IV, 13 ottobre 2016, n. 1860).

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 2088 del 6 novembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.