Il TAR Milano – dopo aver ricordato che, ai sensi dell’art. 64 c.p.a., incombe sulle parti l’onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle rispettive domande ed eccezioni, mentre il potere acquisitivo del giudice amministrativo può essere esercitato unicamente per sopperire ad uno squilibrio tra le parti, qualora la parte privata sia impossibilitata ad assolvere all’onere probatorio relativamente a documentazione in possesso della P.A. – precisa che nel processo amministrativo non paiono consentite le consulenze tecniche c.d. percipienti (quelle in cui il consulente, fatto ovviamente salvo il controllo immanente del giudice peritus peritorum, è chiamato ad accertare direttamente i fatti mediante l'ausilio di specifiche competenze tecniche), mentre sono certamente ammesse, in linea con quanto previsto dall’art. 67 del codice di rito, le consulenze tecniche c.d. deducenti, volte a valutare i fatti accertati e dati per esistenti, come (già definitivamente) acquisiti nel corso nel procedimento amministrativo.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 2209 del 21 novembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.