Il Consiglio di Stato ritiene che l’art. 86 c.p.a. – ai sensi del quale «ove occorra correggere omissioni o errori materiali, la domanda per la correzione deve essere proposta al giudice che ha emesso il provvedimento, il quale, se vi è il consenso delle parti, dispone con decreto, in camera di consiglio, la correzione» -  deve essere interpretato, in coerenza con la natura del procedimento di correzione, nel senso che sia possibile correggere soltanto gli errori commessi dal giudice, sia perché in tal senso univocamente depone il tenore del cit. art. 86 c.p.a. e dell’art. 287 c.p.c. , sia anche perché con riguardo agli scritti delle parti non è possibile svolgere attività volta ad accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di un errore materiale, venendo in rilievo elementi nella disponibilità della parte.

Il decreto collegiale della Sezione Sesta del Consiglio di Stato n. 5404 del 21 novembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.