Secondo il TAR Milano, le opere di livellamento e ricopertura, con
ghiaia, ciotoli e sabbia, di un’area agricola per destinarla a deposito inerti
determinano la trasformazione del terreno agricolo per destinarlo allo
svolgimento di un’attività produttiva e, come tali, comportano una
trasformazione che, pur in assenza di opere edilizie, assume rilevanza dal
punto di vista urbanistico; l’intervento è, perciò, ascrivibile alla
fattispecie di cui all’articolo 3, comma 1, lett. e.7), del d.P.R. n. 380 del
2001 e, conseguentemente, assoggettato al previo rilascio del permesso di
costruire.
La sentenza del TAR Lombardia,
Milano, Sezione Seconda, n. 1789 del 6 settembre 2017 è consultabile sul sito
istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.