Secondo il TAR Milano, le opere di livellamento e ricopertura, con ghiaia, ciotoli e sabbia, di un’area agricola per destinarla a deposito inerti determinano la trasformazione del terreno agricolo per destinarlo allo svolgimento di un’attività produttiva e, come tali, comportano una trasformazione che, pur in assenza di opere edilizie, assume rilevanza dal punto di vista urbanistico; l’intervento è, perciò, ascrivibile alla fattispecie di cui all’articolo 3, comma 1, lett. e.7), del d.P.R. n. 380 del 2001 e, conseguentemente, assoggettato al previo rilascio del permesso di costruire.


La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1789 del 6 settembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.