Il TAR Milano precisa che la normativa in materia di gioco d'azzardo, con riguardo alle sue conseguenze sociali su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché del suo impatto sul territorio, non è riferibile alla competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza, di cui all'art. 117, comma 2, lett. h), Cost., quanto invece alla tutela del benessere psico-fisico dei soggetti maggiormente vulnerabili e della quiete pubblica, ciò che rientra nelle attribuzioni del Comune, ex artt. 3 e 5, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; il potere esercitato dal Sindaco nel definire gli orari di apertura delle sale da gioco non interferisce pertanto con quello degli organi statali preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza, atteso che la competenza di questi ha ad oggetto rilevanti aspetti di pubblica sicurezza, laddove quella del Sindaco concerne in senso lato gli interessi della comunità locale.


La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 2180 del 16 novembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.