Secondo il Consiglio di Stato, il ricorso incidentale, anche nel contesto del rito disciplinato dall’art. 120, comma 2 bis, c.p.a., va ricondotto al regime decadenziale previsto dall’art. 42, comma 1 c.p.a.;  la decorrenza del termine per l’introduzione dell’impugnativa incidentale dalla notifica del ricorso principale proposto ai sensi del comma 2 bis dell’art. 120 c.p.a., e non dalla conoscenza del provvedimento di ammissione, non pare compromettere il conseguimento dell’obiettivo essenziale avuto di mira dal legislatore del rito superaccelerato, restando comunque ferma la preclusione all’attivazione del rimedio processuale quale strumento per dedurre, in sede di impugnazione della successiva aggiudicazione, le censure riferite alla fase di ammissione.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 5182 del 10 novembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.