Il TAR Milano, dopo aver precisato che il permesso di costruire diviene efficace già al momento del suo rilascio, non essendo a tal fine necessario che lo stesso venga comunicato o ritirato dal destinatario, esclude che il mancato ritiro del permesso di costruire costituisca causa di decadenza dello stesso; conseguentemente, l’intervento realizzato conformemente al titolo edilizio rilasciato, ma non ritirato, non può dirsi abusivo e non possono ad esso applicarsi le misure sanzionatorie rivolte alla repressione dell’attività edilizia abusiva.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 2173 del 14 novembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.