Secondo il TAR Milano, non esiste alcuna norma di legge che imponga alle amministrazioni di prorogare i contratti di approvvigionamento scaduti (nella fattispecie: servizio di manutenzione delle attrezzature elettromedicali) in attesa dell’esito della gara indetta dalla centrale di committenza; si deve anzi ritenere che ogni amministrazione appaltante, nell’ambito della propria discrezionalità, possa provvedere nelle more all’approvvigionamento nelle forme consentite dall’ordinamento; quindi, non solo mediante eventuali proroghe, ma anche attraverso la stipula di contratti “ponte” oppure avvalendosi della clausola di adesione, attraverso l’estensione di un contratto aggiudicato all’esito di una gara pubblica, laddove il servizio o la fornitura risultino, ad esempio, economicamente più vantaggiosi.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 2128 del 10 novembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Ammnistrativa al seguente indirizzo.