Il TAR Milano esamina le fattispecie individuate dalla giurisprudenza rispetto alle quali la mancanza di un serio intento costruttivo giustifica la declaratoria di decadenza del permesso di costruire e segnala le seguenti: parziale recinzione del fondo, accompagnata dallo sbancamento del terreno e dall’esecuzione dei lavori di scavo (cfr. TAR Campania - Napoli, 25 settembre 2008, n. 10890); presenza di un setto di muratura di laterizio o l’installazione di un contatore di energia elettrica e del cartello di cantiere, ovvero il taglio di alcuni alberi nella zona interessata alla costruzione dell’ampliamento (cfr. TAR Veneto, 23 gennaio 2008, n. 174); semplice sbancamento del terreno (cfr. TAR Lombardia - Milano, 8 marzo 2007, n. 372); sola esecuzione dei lavori di scavo di sbancamento senza che sia manifestamente messa a punto l`organizzazione del cantiere e vi siano altri indizi che dimostrino il reale proposito del titolare della concessione edilizia di proseguire i lavori sino alla loro ultimazione ed al completamento dell`opera (cfr. TAR Campania – Napoli, 5 gennaio 2006, n. 59; TAR Lazio – Roma, 28 giugno 2005, n. 5370; TAR Lazio – Latina, 23 febbraio 2007, n. 133); modesti sbancamenti di terreno oramai ricoperti di acqua e vegetazione o la mera comunicazione dell’inizio dei lavori (cfr. TAR Lazio – Roma, 28 giugno 2005, n. 5370).

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 2111 del 7 novembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.