Il TAR Milano, con riferimento all’orario di effettuazione della notificazione e all’incidenza di esso sulla tempestività della notificazione, precisa che:
- l’art. 16 quater, comma 3, del d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dispone che “la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 6, comma 1, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 6, comma 2”;
- ai sensi del citato d.l. n. 179 del 2012, art. 16-septies (Tempo delle notificazioni con modalità telematiche) “la disposizione dell'art. 147 c.p.c. si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo”;
- a sua volta il richiamato art. 147 c.p.c. (Tempo delle notificazioni) dispone, nella vigente formulazione, che le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21;
- le disposizioni sinora esaminate non prevedono la scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante ed il tempo di perfezionamento della notifica per il destinatario, scissione espressamente disposta, invece, ad altri fini dall'art. 16 quater del d.l. n. 179/2012;
- l’art. 3 bis, comma 3, della legge n. 53/1994, recante la disciplina della notificazione con modalità telematica nel processo civile e amministrativo, stabilisce che “la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68”;
- la lettura sistematica delle disposizioni sinora esaminate comporta che, per il soggetto autore della notificazione, essa, anche se eseguita a mezzo PEC, si considera perfezionata nel momento in cui si genera la ricevuta di accettazione, con la conseguenza che qualora il perfezionamento della notificazione avvenga dopo le ore 21, la notifica si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 2229 del 23 novembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.