Secondo il TAR Milano, per provare il danno per fermo cantiere causato da un’ordinanza di sospensione lavori occorre il deposito della documentazione comprovante gli avvenuti pagamenti delle prestazioni inutilizzate e non semplicemente una relazione peritale che si limita a prendere in considerazione, in maniera astratta, i costi della mano d’opera desumibili dal bollettino prezzi informativi delle opere edili; né si può ritenere che a tale carenza probatoria possa ovviarsi attraverso la determinazione in via equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., che può essere applicata solo quando la parte interessata abbia quantomeno fornito la prova dell’esistenza del danno subito e non sia in grado, per ragioni oggettive, di provarne l’ammontare.

La sentenza del TAR Milano, Sezione Seconda, n. 2272 del 27 novembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.