La Corte di Cassazione precisa che la forma scritta ad substantiam, che è propria dei contratti della Pubblica Amministrazione, può dirsi osservata non solo nel caso in cui il vincolo contrattuale sia consacrato in un unico documento contrattuale recante la contestuale sottoscrizione di entrambe le parti, potendo essa realizzarsi anche con lo scambio delle missive contenenti rispettivamente la proposta e l'accettazione, vale a dire di distinte scritture formalizzate e inscindibilmente collegate, entrambe sottoscritte, così da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell'accordo, secondo lo schema della formazione del contratto tra assenti.

L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Prima, n. 25631 del 27 ottobre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Corte di Cassazione, alla Sezione SentenzeWeb