Il TAR Milano, in presenza di un punteggio numerico complessivamente attribuito a ciascuna delle offerte tecniche non correlato a una motivazione descrittiva, idonea a far comprendere le ragioni della valutazione stessa e del giudizio espresso dalla commissione in relazione a ciascuno dei criteri e subcriteri indicati dal disciplinare di gara, precisa che il punteggio numerico, nelle gare da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, integra una motivazione sufficiente solo quando esso consente di ripercorrere il percorso valutativo della commissione; ciò non si verifica nel caso di esposizione del solo punteggio numerico complessivo, assegnato a ciascuna offerta tecnica, che non consente di comprendere la valutazione effettuata dalla Commissione in relazione a ciascuno dei criteri e dei subcriteri enucleati dal disciplinare di gara, sicché la motivazione risulta del tutto insufficiente.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 2056 del 27 ottobre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.