Il TAR Lazio precisa che qualora l'istanza di accesso sia formulata dal difensore, è necessario o che la stessa sia sottoscritta anche dal diretto interessato (e in tal caso allo stesso se ne imputa la provenienza), ovvero che l'istanza sia accompagnata dal mandato al difensore, il quale acquisisce in tal modo il potere di avanzare la stessa in luogo dell'interessato; in mancanza di sottoscrizione congiunta o di atto procuratorio, invece, l'istanza deve considerarsi inammissibile e con essa il successivo ricorso giurisdizionale.


La sentenza del TAR Lazio, Roma, Sezione Terza Quater, n. 10317 del 13 ottobre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.