Il TAR Lazio precisa che qualora l'istanza di accesso sia
formulata dal difensore, è necessario o che la stessa sia sottoscritta anche
dal diretto interessato (e in tal caso allo stesso se ne imputa la
provenienza), ovvero che l'istanza sia accompagnata dal mandato al difensore, il
quale acquisisce in tal modo il potere di avanzare la stessa in luogo
dell'interessato; in mancanza di sottoscrizione congiunta o di atto
procuratorio, invece, l'istanza deve considerarsi inammissibile e con essa il
successivo ricorso giurisdizionale.
La sentenza del TAR Lazio, Roma, Sezione Terza Quater, n. 10317
del 13 ottobre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia
Amministrativa al seguente indirizzo.