Il TAR Milano precisa che in presenza di una domanda volta a far attivare il potere di verifica della legittimità dell’attività edilizia oggetto di una SCIA, depositata in Comune dopo lo spirare del termine di sessanta giorni decorrenti dal momento di piena conoscenza della SCIA, il potere che il Comune deve esercitare non è il potere inibitorio puro, ma quello soggetto ai presupposti dell’autotutela.

La sentenza del TAR Milano, Sezione Seconda, n. 1902 del 5 ottobre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.

Per il percorso argomentativo posto a fondamento della soluzione interpretativa fatta propria dal TAR Milano - secondo cui il soggetto titolare di una situazione giuridica qualificata e differenziata che lamenti un pregiudizio derivante da una denuncia o segnalazione certificata di inizio attività può ottenere il pieno e doveroso esercizio dei poteri inibitori, senza i limiti propri dell’autotutela, soltanto laddove abbia sollecitato l’intervento dell’amministrazione entro sessanta giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza della lesione - si veda la precedente sentenza dello stesso TAR Milano, Sezione Seconda, n. 735 del 15 aprile 2016 consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.