Il TAR Milano precisa che nella redazione del piano di zonizzazione acustica sussiste uno spazio di discrezionalità che deve tuttavia essere esercitato in ossequio al principio generale di proporzionalità (nella fattispecie il TAR Milano ha ritenuto illegittima, in quanto non giustificata da adeguate motivazioni, la scelta di imporre due classi diverse per uno stesso edificio condominiale, a seconda della facciata di esso, che non trova fondamento razionale solido o sufficiente nella diversa esposizione di tali fronti condominiali e produce effetti sicuramente discriminatori tra i proprietari di alloggi posti nel medesimo condominio).

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 1954 dell’11 ottobre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.