Il Consiglio di Stato precisa che nell’ordinamento dei contratti pubblici va preferita un’accezione ampia e particolare (rispetto al diritto comune) dell’espressione «contratti a titolo oneroso», tale da dare spazio all’ammissibilità di un bando che preveda solo offerte gratuite (salvo il rimborso delle spese), ogniqualvolta dall’effettuazione della prestazione contrattuale il contraente possa figurare di trarre un’utilità economica lecita e autonoma, quand’anche non corrispostagli come scambio contrattuale dall’Amministrazione appaltante (nella fattispecie si trattava di procedura aperta per l’affidamento dell’incarico per la redazione del piano strutturale di un comune della Calabria e relativo regolamento urbanistico, senza previsione di corrispettivo, ma solo di un rimborso spese, e il Consiglio di Stato, nel ritenere legittima la procedura, ravvisa l'utilità economica nel ritorno di immagine del professionista).

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 4614 del 3 ottobre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.