Il TAR Milano fa proprio l’orientamento del Consiglio di Stato, secondo il quale, per effetto di quanto disposto dall’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper e case mobili, può ritenersi consentita in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti se sono diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, non determinandosi una trasformazione irreversibile o permanente del territorio su cui insistono; viceversa l’installazione stabile di mezzi (teoricamente) mobili di pernottamento determina una trasformazione irreversibile o permanente del territorio, con la conseguenza che per tali manufatti, equiparabili alle nuove costruzioni, necessita il permesso di costruire.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1824 del 18 settembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.