Secondo il TAR Milano, l’acquirente del bene abusivamente realizzato, subentrando nella posizione giuridica del precedente proprietario responsabile dell’abuso e trovandosi nell’attuale disponibilità del bene, è tenuto in prima persona all’esecuzione dell’ordine di demolizione e, in caso di inottemperanza, deve subire l’ulteriore sanzione dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione II, n. 1992 del 17 ottobre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.

Lo stesso TAR Milano, in altra decisione, precisa che se la sanzione ripristinatoria va rivolta nei confronti di chi abbia la disponibilità dell’opera, indipendentemente dal fatto che tale soggetto si sia reso responsabile dell’abuso, non è possibile che non segua la stessa sorte l’obbligazione pecuniaria, meramente succedanea alla ripristinatoria, sostitutiva della stessa e compensativa della mancata sua esecuzione in forma specifica.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione II, n. 1984 del 17 ottobre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.