Il TAR Milano, a fronte di un’istanza di accesso civico, volta a ottenere tutte le determinazioni complete degli allegati emanate nel corso di un determinato anno da tutti i responsabili dei servizi di un Comune lombardo, non pubblicate in modo integrale, formulata ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, precisa che l’istituto dell’accesso civico, che costituisce uno strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa (cfr. art. 1 d.lgs. n. 33/2013, come modificato dall’art. 2 d.lgs. n. 97/2016), non può essere utilizzato in modo disfunzionale rispetto alla predetta finalità ed essere trasformato in una causa di intralcio al buon funzionamento dell’amministrazione.
Aggiunge il TAR che la valutazione dell’utilizzo secondo buona fede va operata caso per caso, al fine di garantire – in un delicato bilanciamento – che, da un lato, non venga obliterata l’applicazione dell’istituto, dall’altro, lo stesso non determini una sorta di effetto “boomerang” sull’efficienza dell’Amministrazione; l’istanza di accesso volta a ottenere tutte le determinazioni complete degli allegati emanate nel corso di un determinato anno da tutti i responsabili dei servizi costituisce una manifestazione sovrabbondante, pervasiva e, in ultima analisi, contraria a buona fede dell’istituto dell’accesso generalizzato e integra un abuso di tale istituto.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 1951 dell’11 ottobre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.