Il TAR Milano aderisce all’orientamento giurisprudenziale secondo cui anche in materia di appalti pubblici non vi è alcuna deroga alla regola della decorrenza dei termini di impugnazione sulla base della piena conoscenza dell’atto lesivo e tale piena conoscenza è senz’altro determinata dalla comunicazione degli estremi e del contenuto dell’atto espulsivo dalla procedura in presenza del rappresentante delegato dalla società concorrente (fattispecie relativa a esclusione per anomalia dell’offerta).

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 4614 del 6 ottobre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.