Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana riporta l’orientamento formatosi in materia di obbligo per l’Amministrazione di provvedere sull’istanza di riesame di un provvedimento divenuto inoppugnabile e ricorda che:
- se è innegabile che la p.a. deve comportarsi secondo buona fede e correttezza, è altrettanto vero che essa non ha alcun obbligo (e tanto meno è sottoposta all'esercizio di alcuna attività vincolata) di provvedere su istanza dell'interessato al riesame di un provvedimento edilizio, divenuto oramai inoppugnabile a seguito della formazione del giudicato reiettivo sull'impugnazione del diniego di concessione edilizia;
- non sussiste alcun obbligo per l'amministrazione di provvedere su un'istanza di riesame, annullamento o revoca d'ufficio di un provvedimento divenuto inoppugnabile per mancata tempestiva impugnazione;
- l'omissione dell'amministrazione può assumere rilevanza come ipotesi di silenzio rifiuto solo ove sussista l'obbligo di provvedere, mancante tuttavia allorché l'istanza del privato sia volta a imporre il riesame di vicende su cui la stessa amministrazione è già intervenuta con determinazioni ormai inoppugnabili;
- non sussiste in capo all'Amministrazione alcun obbligo giuridico di pronunciarsi in maniera esplicita su una diffida-messa in mora diretta essenzialmente a ottenere provvedimenti in autotutela, essendo l'attività connessa all'esercizio dell'autotutela espressione di ampia discrezionalità e, come tale, incoercibile dall'esterno;
- il giudizio sul silenzio rifiuto è diretto ad accertare se il comportamento silenzioso tenuto violi l'obbligo dell'Amministrazione di adottare un provvedimento esplicito sull'istanza del privato, titolare di una posizione qualificata che ne legittimi l'istanza, mentre le istanze dei privati volte a sollecitare l'esercizio del potere di autotutela da parte della stessa amministrazione hanno una funzione di mera denuncia o sollecitazione e non creano in capo alla medesima amministrazione alcun obbligo di provvedere, non dando luogo a formazione di silenzio inadempimento in caso di mancata definizione dell'istanza;
- non sussiste alcun obbligo per l'amministrazione comunale di pronunciarsi su un'istanza volta a ottenere un provvedimento di annullamento di una determinazione, non essendo coercibile "ab extra" l'attivazione del procedimento di riesame della decisione presa, peraltro neanche configurabile come provvedimento amministrativo, mediante l'istituto del silenzio-rifiuto.


La sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 380 del 6 settembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.