Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
Siciliana riporta l’orientamento formatosi in materia di obbligo per l’Amministrazione
di provvedere sull’istanza di riesame di un provvedimento divenuto inoppugnabile
e ricorda che:
- se è innegabile che la p.a. deve comportarsi secondo buona
fede e correttezza, è altrettanto vero che essa non ha alcun obbligo (e tanto
meno è sottoposta all'esercizio di alcuna attività vincolata) di provvedere su
istanza dell'interessato al riesame di un provvedimento edilizio, divenuto
oramai inoppugnabile a seguito della formazione del giudicato reiettivo
sull'impugnazione del diniego di concessione edilizia;
- non sussiste alcun obbligo per l'amministrazione di
provvedere su un'istanza di riesame, annullamento o revoca d'ufficio di un
provvedimento divenuto inoppugnabile per mancata tempestiva impugnazione;
- l'omissione dell'amministrazione può assumere rilevanza
come ipotesi di silenzio rifiuto solo ove sussista l'obbligo di provvedere,
mancante tuttavia allorché l'istanza del privato sia volta a imporre il riesame
di vicende su cui la stessa amministrazione è già intervenuta con
determinazioni ormai inoppugnabili;
- non sussiste in capo all'Amministrazione alcun obbligo
giuridico di pronunciarsi in maniera esplicita su una diffida-messa in mora
diretta essenzialmente a ottenere provvedimenti in autotutela, essendo
l'attività connessa all'esercizio dell'autotutela espressione di ampia
discrezionalità e, come tale, incoercibile dall'esterno;
- il giudizio sul silenzio rifiuto è diretto ad accertare se
il comportamento silenzioso tenuto violi l'obbligo dell'Amministrazione di
adottare un provvedimento esplicito sull'istanza del privato, titolare di una
posizione qualificata che ne legittimi l'istanza, mentre le istanze dei privati
volte a sollecitare l'esercizio del potere di autotutela da parte della stessa
amministrazione hanno una funzione di mera denuncia o sollecitazione e non
creano in capo alla medesima amministrazione alcun obbligo di provvedere, non
dando luogo a formazione di silenzio inadempimento in caso di mancata
definizione dell'istanza;
- non sussiste alcun obbligo per l'amministrazione comunale
di pronunciarsi su un'istanza volta a ottenere un provvedimento di
annullamento di una determinazione, non essendo coercibile "ab extra" l'attivazione del procedimento di riesame della decisione presa, peraltro
neanche configurabile come provvedimento amministrativo, mediante l'istituto
del silenzio-rifiuto.
La sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la
Regione Siciliana n. 380 del 6 settembre 2017 è consultabile sul sito
istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.