Il TAR Milano richiama e fa propria la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha escluso la possibilità della cosiddetta sanatoria condizionata, caratterizzata dal fatto che i suoi effetti vengono subordinati alla esecuzione di specifici interventi aventi lo scopo di far acquisire alle opere il requisito della conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia che non posseggono, ovvero della sanatoria c.d. parziale, dovendo l’atto abilitativo postumo contemplare gli interventi eseguiti nella loro integrità.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione II, n. 1986 del 17 ottobre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.