Si segnala il Corso di perfezionamento e specializzazione in Diritto Amministrativo organizzato dall’Università Statale di Milano, il cui bando è qui allegato unitamente al decreto di proroga dei termini di iscrizione.
Il termine ultimo per l’iscrizione scadrà alle ore 23.59 di lunedì 6 maggio 2024.
Come indicato nel Bando di concorso, i candidati possono contattare per qualsiasi informazione relativa all'ammissione e all'iscrizione l’Ufficio Dottorati, Master e Corsi di perfezionamento delle Segreterie Studenti tramite la piattaforma online InformaStudenti, scegliendo la categoria Post Laurea > Corsi di Perfezionamento.



Il TAR Brescia ha dichiarato inammissibile un ricorso (avverso una nota della p.a. in risposta ad una richiesta di annullamento in autotutela di un precedente provvedimento di mancata concessione di una proroga e di revoca delle autorizzazioni), avente ad oggetto un atto meramente confermativo e, come tale, non impugnabile. A tale proposito è richiamata la distinzione tra atti di conferma in senso proprio e atti meramente confermativi (a seconda che l'atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi). Non è meramente confermativo rispetto ad un atto precedente l'atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata. È invece meramente confermativo l’atto (in tal caso, non impugnabile), allorché l'Amministrazione si limiti a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 309 del 15 aprile 2024


Secondo il TAR Milano, non può ritenersi ostativo alla partecipazione alla selezione di una gara avente a oggetto la direzione dei lavori della mandataria del R.T.P. aggiudicatario che, nel precedente segmento procedurale, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, ha svolto il ruolo di progettista dell’intervento, in quanto tale ruolo non è ricompreso nello spettro di applicazione dell’art. 67 del D. Lgs. n. 50 del 2016, riferendosi lo stesso soltanto a coloro che abbiano fornito la documentazione di cui all’art. 66, comma 2, o abbiano altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’appalto.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 962 del 29 marzo 2024


Il TAR Milano ricorda che l’atto endoprocedimentale non è autonomamente impugnabile e va censurato solo unitamente all’atto conclusivo del procedimento, al quale è imputabile la lesione della sfera giuridica del destinatario dell'atto e sul quale si ripercuotono gli eventuali vizi degli atti preparatori. Così posta la regola generale secondo la quale l'atto endoprocedimentale non è autonomamente impugnabile, la possibilità di un'impugnazione anticipata è invece di carattere eccezionale e riconosciuta solo in rapporto a fattispecie particolari, ossia ad atti di natura vincolata idonei a conformare in maniera netta la determinazione conclusiva oppure in ragione di atti interlocutori che comportino un arresto procedimentale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1129 del 17 aprile 2024


Il TAR Brescia (in un caso di diniego di una istanza di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004 per opere eseguite in difformità dell’autorizzazione paesaggistica in precedenza rilasciata) ha ricordato che il diniego di autorizzazione paesaggistica anche in sanatoria non può limitarsi a contenere valutazioni apodittiche e stereotipate, ma deve specificare le ragioni del rigetto dell'istanza ovvero esplicitare i motivi del contrasto tra le opere da realizzarsi e le ragioni di tutela dell'area interessata dall'apposizione del vincolo.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 314 del 15 aprile 2024


Secondo il TAR Milano la costruzione realizzata in un sedime diverso da quello indicato nel progetto approvato integra un'opera a sé stante, non riferibile, per la sua diversa ubicazione, all'opera autorizzata né con essa identificabile. Ricorre, dunque, l'ipotesi della variazione essenziale rispetto a quanto assentito dal provvedimento abilitativo, poiché lo spostamento del sito della costruzione da un luogo a un altro determina l’integrale alterazione della costruzione assentita, vale a dire un'opera sostanzialmente diversa, come tale abusiva, in quanto non legittimata dal titolo edilizio.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1054 del 10 aprile 2024


Il TAR Milano osserva che il contributo di costruzione gravante sul soggetto che intraprenda un’iniziativa edificatoria rappresenta una compartecipazione del privato alla spesa pubblica occorrente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione. Più nello specifico, gli oneri di urbanizzazione, di natura latamente corrispettiva, hanno la funzione di compensare la collettività per il nuovo ulteriore carico urbanistico che si riversa sulla zona a causa della consentita attività edificatoria, mentre il costo di costruzione è stato configurato alla stregua di una prestazione di natura pubblica, determinata tenendo conto della produzione di ricchezza generata dallo sfruttamento del territorio, ovvero quale compartecipazione comunale all’incremento di valore della proprietà immobiliare del costruttore. Il contributo di costruzione è un corrispettivo di diritto pubblico, proprio per il fondamentale principio dell’onerosità del titolo edilizio e, come tale, benché esso non sia legato da un rigido vincolo di sinallagmaticità rispetto del rilascio del permesso di costruire, rientra anche, e coerentemente, nel novero delle prestazioni patrimoniali imposte di cui all’art. 23 della Costituzione. Attesa la natura non sinallagmatica e il regime interamente pubblicistico che connota il contributo de quo, la sua disciplina vincola anche il giudice, al quale è impedito di configurare autonomamente ipotesi di non debenza della specifica prestazione patrimoniale diverse da quelle autoritativamente individuate dal legislatore.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1087 del 15 aprile 2024


Il TAR Milano ritiene nulla e non inesistente la notifica effettuata all’Amministrazione statale intimata via pec alla rispettiva sede reale e non già all’Avvocatura dello Stato; rilevato che l’Amministrazione non si è costituita in giudizio e tenuto conto che a seguito della declaratoria di incostituzionalità parziale dell’art. 44, comma 4, c.p.a. pronunciata con sentenza n. 148 del 2021 – nella parte in cui limitava la possibilità di concedere al ricorrente un termine perentorio per rinnovare la notificazione del ricorso alla sola evenienza in cui, a fronte della relativa nullità e della mancata costituzione in giudizio del destinatario, il giudice “ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante” – il TAR assegna al ricorrente un termine perentorio per provvedere alla rinnovazione della notifica nulla, con impedimento di ogni decadenza.

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 1086 del 12 aprile 2024


Il TAR Brescia osserva che i lavori implicanti demolizione e ricostruzione di manufatti preesistenti, mentre in linea generale rientrano nel concetto di ristrutturazione edilizia anche qualora implichino modifica della sagoma e dei prospetti, nel caso di beni sottoposti a vincolo culturale o paesaggistico sono qualificabili come interventi di ristrutturazione edilizia soltanto a condizione che non comportino modifiche alla sagoma, ai prospetti, al sedime e alle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non determinino incrementi volumetrici.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 256 del 28 marzo 2024


Il TAR Brescia ha riconosciuto la legittimazione ad impugnare la lex specialis di gara in capo ad un soggetto, non partecipante a tale gara, in quanto nella fattispecie – nella quale si contestava il mancato svolgimento di una procedura a evidenza pubblica in relazione ad un determinato servizio e la strutturazione stessa dell’appalto tale da rendere la partecipazione estremamente difficoltosa o impossibile – rientra tra le deroghe individuate dalla giurisprudenza alla regola generale secondo la quale, in materia di procedure a evidenza pubblica, la legittimazione ad impugnare gli atti di gara viene riconosciuta solamente ai soggetti che vi hanno partecipato.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 259 del 29 marzo 2024


Il TAR Milano condivide il principio secondo il quale le somme elargite in funzione della realizzazione di un’attività edilizia, essendo strettamente connesse al concreto esercizio della facoltà di costruire, non sono dovute in caso di rinuncia o di mancato utilizzo del titolo edificatorio; tale principio è applicabile anche alle prestazioni imposte assimilabili al contributo di costruzione, come la monetizzazione sostitutiva della cessione delle aree a standard. Aggiunge il TAR che la non corrispettività in senso stretto degli oneri assunti dal privato lottizzante in esecuzione di un Piano attuativo rispetto alle facoltà edificatorie allo stesso riconosciute – applicabile, di regola, in presenza della stipula di una convenzione urbanistica – rinviene un’eccezione allorquando il contenuto della pattuizione accessiva al predetto Piano attuativo individui una corrispondenza biunivoca tra l’obbligazione assunta dal privato e lo specifico intervento edilizio assentito, ovvero nel caso in cui si può ragionevolmente escludere che la comune intenzione delle parti, ricavabile dalla lettera della convenzione, fosse quella di considerare gli interventi urbanizzativi e la monetizzazione in maniera onnicomprensiva e forfettaria. Seppure in presenza della formale stipula di una convenzione, infatti, laddove la monetizzazione sia correlata (e prevista) soltanto in rapporto allo specifico titolo edilizio, con cui è verificabile la sussistenza di uno stretto collegamento, non vi sono ragioni per non applicare la regola originaria per cui, se lo ius aedificandi non è esercitato, quanto è stato versato per ottenerlo diviene oggettivamente indebito e va restituito.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1048 del 9 aprile 2024


Il TAR Brescia ricorda che, in materia di valutazione d'impatto ambientale, il c.d. screening di cui all’art. 19 D.lgs. 152/2006 svolge una funzione preliminare, in quanto volto a sondare l’incidenza del progetto sull’ambiente e sulla salute pubblica; se l'amministrazione ravvisa effettivamente una significatività della stessa in termini negativi, si impone il passaggio alla fase successiva della relativa procedura di VIA. Diversamente, è possibile pretermetterla, con risparmio di tempo e costi effettivi. Essa è qualificata come procedura preliminare alla V.I.A., dizione questa da intendere solo in senso cronologico, nel senso che lo screening è realizzato preventivamente, ma solo con riguardo a determinate tipologie di progetto rispetto alle quali alla valutazione vera e propria si arriva in via eventuale, in base cioè proprio all'esito in tal senso della verifica di assoggettabilità.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 258 del 28 marzo 2024


Il TAR Milano osserva che l'atto unilaterale d'obbligo si inserisce nella sequenza procedimentale destinata a sfociare nel provvedimento finale dell'amministrazione, in tal modo perdendo la sua connotazione di carattere privatistico e divenendo un elemento costitutivo della fattispecie complessa di natura autoritativa; esso pur appartenendo al più ampio "genus" degli atti negoziali e dispositivi coi quali il privato assume obbligazioni, si caratterizza per essere teleologicamente orientato al rilascio del titolo edilizio nel quale è destinato a confluire; non riveste un'autonoma efficacia negoziale, ma incide tramite la stessa sul provvedimento cui è intimamente collegato, tanto da divenirne un "elemento accidentale", mutuando la terminologia di cui alla nota sistematica civilistica che distingue tra "essentialia" e "accidentalia negotii"; stante il recepimento dell’atto unilaterale d’obbligo nel provvedimento con cui è stato rilasciato il titolo edilizio, non si ravvisa alcuna necessità di una sottoscrizione dell’atto stesso da parte dell’amministrazione e, in particolare, del Sindaco; la connotazione pubblicistica dell’atto unilaterale d'obbligo, servente ai fini del rilascio dei titoli edilizi, esclude, altresì, che possa porsi un problema di violazione degli artt. 1173 e 1987 c.c.; l’adempimento degli obblighi assunti con gli atti sopra richiamati condiziona la validità e l’efficacia dei titoli edilizi rilasciati e non grava unicamente in capo al titolare del titolo edilizio, ma altresì in capo ai suoi aventi causa: invero, per giurisprudenza consolidata, l'obbligazione assunta all'atto del rilascio del titolo edilizio di provvedere alla realizzazione delle opere di urbanizzazione ha natura di onere reale ovvero di obbligazione "propter rem" .

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1006 del 5 aprile 2024


Il TAR Milano ricorda che in tema di verifica dei titoli di proprietà privata dei soggetti richiedenti un titolo edilizio, l’Amministrazione comunale è certamente chiamata allo svolgimento di un’attività istruttoria per accertare la sussistenza del titolo legittimante, anche se all’Ente pubblico spetta soltanto la verifica, in capo al richiedente, di un titolo sostanziale idoneo a costituire la posizione legittimante, senza alcuna ulteriore e minuziosa indagine che si estenda fino alla ricerca di eventuali fattori limitativi, preclusivi o estintivi del titolo di disponibilità dell’immobile, allegato da chi presenta istanza edilizia; il che spiega perché il permesso di costruire e in genere i titoli edilizi sono sempre rilasciati con la formula “fatti salvi i diritti dei terzi”.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 991 del 2 aprile 2024


Il TAR Milano osserva che la domanda di rilascio del permesso di costruire in deroga deve essere accompagnata da una bozza di convenzione la quale, per la sua eventuale approvazione, deve essere sottoposta alternativamente all’esame della giunta comunale o del consiglio comunale a seconda che quest’ultimo organo abbia o meno in precedenza adottato l’atto di indirizzo previsto dal settimo comma dell’art. 23-quater del d.P.R. n. 380 del 2001; risulta pertanto evidente che i dirigenti dei comuni non sono competenti ad esprimersi in materia essendo ogni valutazione come detto rimessa agli organi politici.

TAR Lombardia, Milano, II, n. 959 del 29 marzo 2024


Il TAR Milano ribadisce che i Comuni risultano privi di potestà in materia di spandimento dei fanghi biologici in agricoltura, fatto salvo il potere di sanzionare la violazione delle disposizioni regolamentari preventivamente stabilite dalla Regione, ove queste si sostanzino in violazioni della normativa in materia di igiene. Naturalmente ciò non impedisce all’Ente comunale di applicare un eventuale divieto derivante da una diversa fonte normativa abilitata (ad esempio, di rango europeo o statale, oppure introdotta da un Ente Parco), laddove ne ricorrano i presupposti.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 778 del 15 marzo 2024


Si informa che l’evento formativo della Camera Amministrativa dell’Insubria del 19 aprile 2024 “Intelligenza artificiale, pubblica amministrazione e giudice amministrativo” (relatore Cons. dott. Anna Corrado) è differito all’8 novembre 2024, stessi orari e stessa modalità (Webinar).


IL TAR Milano osserva che il decorso del termine annuale senza alcuna iniziativa sollecitatoria da parte del soggetto che si assuma leso dall’attività edilizia oggetto di una SCIA comporta – oltre alla consumazione del potere dell’amministrazione di intervenire d’ufficio annullando i propri atti o inibendo le segnalazioni certificate di inizio attività – l’impossibilità per il privato di far valere l’interesse legittimo pretensivo all’esercizio dei poteri di controllo riservati all’ente locale, operando come una sorta di “decadenza” sul piano procedimentale. Al contrario, se il terzo interessato ha stimolato l’esercizio dei poteri di autotutela facenti capo all’ente locale entro il termine previsto dall’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, l’estinzione dell’interesse pretensivo all’esercizio del controllo amministrativo e la decadenza dall’azione che a questo è correlata non decorre più per il segnalante, pur continuando a produrre gli effetti preclusivi insiti nella decadenza nei confronti di qualunque altro soggetto che sia rimasto inerte e, dunque, per la stessa amministrazione, secondo il medesimo meccanismo che governa il termine di decadenza nel ricorso proposto nell'ambito della giurisdizione generale di legittimità. Peraltro, non va dimenticato che laddove l’amministrazione si pronunci espressamente sulla sollecitazione del terzo interessato, il diniego di autotutela è trasfuso in un provvedimento con carattere direttamente lesivo della posizione del privato (e dell’interesse pretensivo che questo vanta), impugnabile negli ordinari termini di decadenza, così che, per tale via, il terzo medesimo può far valere in giudizio le proprie ragioni avverse.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 938 del 28 marzo 2024


Il TAR Milano, dopo aver ricordato che l’art. 7 del d.lgs n. 285/1992 stabilisce che la delimitazione delle aree pedonali e delle zone a traffico limitato può essere disposta dai comuni, con deliberazione della giunta, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio e solo “in caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta”, annulla un provvedimento dirigenziale che modifica sia l’estensione dell’area pedonale, sia le prescrizioni stabilite in precedenza dalla Giunta in punto individuazione dell’area pedonale, così esprimendo una valutazione discrezionale autonoma; la circostanza che il provvedimento incida sulla configurazione e sulle modalità di utilizzo dell’area pedonale esclude, infatti, che possa essere ricondotto alle competenze dirigenziali, trattandosi di un atto riservato alla Giunta comunale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 947 del 28 marzo 2024


Il TAR Milano, su ricorso del Comune di Milano, ha annullato la delibera della Giunta regionale della Lombardia n. XI/2043 del 31 luglio 2019, con la quale, in attuazione dell'art. 148 quater, co. 4, l.r. 6/2010, sono stati forniti gli indirizzi regionali per l'individuazione di specifiche premialità a favore delle attività storiche e di tradizione ai fini del rilascio delle concessioni comunali sugli spazi demaniali, limitatamente alla parte in cui fissa, in via imperativa e puntuale, le specifiche premialità delle attività storiche e di tradizione da inserire nei bandi per l'assegnazione in concessione di spazi del demanio comunale, rilevando nella fattispecie una eccesiva compressione delle prerogative comunali in materia di gestione del beni pubblici e del commercio locali.


TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 942 del 28 marzo 2024