In base all’art. 11, primo comma, delle disposizioni sulla legge in generale, le leggi hanno efficacia solo per il futuro e non possono perciò disciplinare fattispecie verificatesi prima della loro entrata in vigore. Questo principio viene applicato dalla giurisprudenza anche con riferimento alla disciplina urbanistica introdotta dagli strumenti di pianificazione. Gli strumenti urbanistici sono infatti essenzialmente rivolti a disciplinare la futura attività di trasformazione e sviluppo del territorio sicché, salvo che la legge non disponga diversamente, i limiti e le condizioni cui essi subordinano l'attività edilizia non incidono sulle opere già eseguite in conformità alla disciplina previgente, le quali conservano la loro precedente e legittima destinazione, pur se difformi dalle nuove prescrizioni

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 63 del 7 gennaio 2026


A fronte di una richiesta di accesso idonea a interferire con la tutela della riservatezza di terzi, l’accesso deve comunque essere garantito qualora la conoscenza del documento sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso in cui il documento contenga “dati sensibili o giudiziari”, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia “strettamente indispensabile” (art. 24, comma 7, della l. n. 241/1990).

TAR Lombardia, Brescia, sez. II, n. 17 del 12 gennaio 2026


L’art. 28, comma 2, c.p.a. va interpretato nel senso che – nel giudizio proposto da altri avverso un atto generale o ad effetti inscindibili per una pluralità di destinatari – è inammissibile l’intervento adesivo-dipendente del cointeressato che abbia prestato acquiescenza al provvedimento lesivo: ne discende che nel caso in cui l’interveniente abbia impugnato il provvedimento in diverso giudizio l’intervento nel giudizio è ammissibile.

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 103 del 9 gennaio 2026


La non integrale ottemperanza all’ordine di demolizione equivale a completa inottemperanza, legittimando l’Amministrazione all’acquisizione delle opere e delle aree di sedime così come individuate antecedentemente alla “parziale rimozione” delle opere abusive e a prescindere da essa, non potendosi frazionare o parcellizzare l’attività ripristinatoria

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 125 del 12 gennaio 2026


L’avvalimento è un contratto caratterizzato da una particolare causa pro-concorrenziale, con il quale un operatore economico prende in prestito da una o più imprese le dotazioni tecniche e le risorse di cui è sprovvisto per acquisire un requisito (solo di ordine speciale) necessario alla partecipazione a una procedura di gara. L’art 104 del d.lgs n. 36/2023 si pone in continuità con il precedente d.lgs. 50/2016, dove, infatti, erano prescritte la forma scritta e la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell’impresa ausiliaria, a pena di nullità. Per questa ragione, è ancora attuale, soprattutto alla luce del principio del risultato (art. 1 d.lgs. n. 36/2023), l’orientamento consolidatosi sotto la vigenza del vecchio codice che escludeva la possibilità di interpretare il contratto di avvalimento con rigidi formalismi e che giudicava valido il contratto di avvalimento nell’ipotesi in cui l’oggetto, pur non essendo specificato, fosse tuttavia determinabile per relationem in base al tenore complessivo del documento.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 3889 del 1 dicembre 2025





L'accertamento del mancato versamento, o l’illegittimità della quantificazione, delle somme richieste a titolo di monetizzazione, in luogo della cessione degli standard urbanistici, è espressione di potestà autoritativa; trattandosi di un presupposto di legittimità direttamente afferente ad una SCIA, il mancato versamento della monetizzazione sostitutiva della cessione degli standard va rilevato mediante l’esercizio di poteri autoritativi, entro il termine di cui all’art. 19, comma 6 bis, della legge n. 241/1990, o mediante l’esercizio del potere di autotutela, nei termini e alle condizioni di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3608 del 6 novembre 2025


Nell'ambito delle procedure di gara pubbliche l'illecito professionale non può essere mai fonte di esclusione automatica dalla gara, bensì soltanto di estromissione disposta a seguito di contraddittorio procedimentale in occasione del quale l'impresa accusata di illecito professionale è ammessa a provare di avere adottato efficaci misure di self cleaning.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 4193 del 18 dicembre 2025





L’art. 14, comma1 bis, l.r. n. 12/2005 consente, a prescindere da una valutazione specifica effettuata dall’amministrazione comunale negli strumenti urbanistici, in contesti, di regola, già urbanizzati, qual è il tessuto urbano consolidato, il ricorso al permesso di costruire convenzionato previsto all’art. 28 bis, d.P.R. n. 380/2001, in alternativa all’approvazione di uno strumento urbanistico di dettaglio, purché le previsioni attuative siano conformi alle disposizioni dettate dal piano di governo del territorio. Non può tuttavia ritenersi che laddove un intervento edilizio sia consentito sulla base disposizioni derogatorie, come quelle previste all’art. 40 bis, l.r. n. 12/2005, possa qualificarsi come “conforme al PGT” ai sensi dell’art. 14, c. 1 bis, l. reg. n. 12/2005; in questi casi, pertanto, la norma regionale non opera.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2 del 5 gennaio 2026





Quando si deve definire il contributo di costruzione non è decisivo se l’intervento sia giuridicamente qualificabile come ristrutturazione o nuova edificazione, ma se il peso urbanistico dell’intervento sia quello di una nuova edificazione o rimanga ancora nell’ordine di grandezza degli edifici preesistenti. Infatti, quando si è di fronte ad un intervento che, pur essendo riconducibile alla categoria della ristrutturazione, nella nozione ampia codificata dall’art. 3, comma 1, lett. d), del DPR 380/2001, incrementi significativamente il carico urbanistico, lo stesso finisce per produrre effetti analoghi ad un intervento di nuova costruzione.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 881 del 8 ottobre 2025


L’ingegnere o l’architetto che opera quale dipendente di una società di ingegneria – e non in proprio come libero professionista – non può fare valere in una gara pubblica i servizi svolti in tale veste, perché non è stato formalmente parte del contratto di appalto stipulato dall’ente committente con l’impresa e, quindi, centro di imputazione degli effetti derivanti dal rapporto negoziale; diversamente, nel caso in cui l’incarico sia eseguito dall’ingegnere/architetto socio di una società di ingegneria, acquisisce personalmente la referenza, purché sia inserito nell’organigramma societario con competenze tecnico-professionali e abbia sottoscritto gli elaborati progettuali.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 4148 del 15 dicembre 2025


La controversia inerente alla contestazione della legittimità dell’esercizio del potere potestativo di risoluzione di una convenzione avente ad oggetto la concessione di un bene comunale rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Infatti, la prospettazione di inadempimenti incidenti sul sinallagma contrattuale non trasforma il giudizio in una controversia di contenuto esclusivamente patrimoniale (riservata, solo in tale ipotesi, alla giurisdizione ordinaria), in quanto il Comune, attraverso la risoluzione, tutela l’interesse pubblico alla corretta gestione del bene comunale (nella specie, un centro sportivo), accertando e sanzionando la perdita dell’equilibrio tra utilità pubbliche e private causata dal comportamento inadempiente del gestore. La risoluzione è quindi, a sua volta, un atto di natura gestionale, sovraordinato rispetto alla gestione del privato. Questo giustifica, sul piano processuale, la scelta di un ricorso di tipo impugnatorio per contestare l’esercizio di un diritto potestativo.

TAR Lombardia, Brescia, sez. II, n. 1154 del 16 dicembre 2025


In mancanza del provvedimento di aggiudicazione, la possibilità di fare ricorso al rito speciale in materia di accesso agli atti previsto all’art. 36, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 è esclusa non solo dalla considerazione del dato letterale della succitata disposizione di legge e dalla correlata necessità di aderire a un’interpretazione rigorosa che non si estenda oltre i casi e i tempi in esse considerati, ma anche dalla corretta valorizzazione della ratio della nuova disciplina e delle finalità acceleratorie alla stessa sottese, che non avrebbero ragion d’essere laddove la procedura di gara non si sia conclusa con l’individuazione del soggetto aggiudicatario e non sussista l’esigenza di procedere al celere avvio della commessa.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 4277 del 29 dicembre 2025


La valutazione dell'immobile ai fini dell'applicazione della sanzione di cui all’art. 33, secondo comma, del d.P.R. n. 380 del 2001 deve essere effettuata al momento dell'irrogazione della medesima sanzione, posto che la finalità della misura è quella di sterilizzare l’utilità conseguita con l’abuso e che tale risultato non sempre sarebbe raggiungibile qualora venissero applicati valori riferiti a epoche risalenti.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 4254 del 23 dicembre 2025


In ordine ai costi dell’accesso, ferma restando la gratuità dell’esame documentale, l’Amministrazione, nella fissazione dei costi per la riproduzione deve limitarsi a richiedere l’importo esatto dell’onere di riproduzione in concreto delle copie secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità. In ogni caso quindi la somma richiesta non può eccedere i costi effettivi sopportati, escluso ovviamente qualsiasi utile, non potendo l’amministrazione ricavare profitti dall’esercizio di un’attività istituzionale connessa al diritto di accesso.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III n. 4231 del 22 dicembre 2025


L’obbligo di corrispondere il contributo di costruzione non trova giustificazione nel rilascio del titolo edilizio ma nell’attività di trasformazione del territorio ad esso conseguente; pertanto, se l’attività di trasformazione non ha luogo, il versamento diviene privo di causa e le relative somme devono essere perciò restituite ai sensi dell’art. 2033 cod. civ. Questa regola subisce tuttavia eccezione nel caso in cui il rilascio del permesso di costruire e il conseguente versamento del contributo di costruzione vengano effettuati in esecuzione di una convenzione urbanistica, posto che, in questa ipotesi, la prestazione patrimoniale rinviene la causa nell’accordo. Gli impegni assunti in sede convenzionale non vanno infatti riguardati isolatamente, ma vanno rapportati alla complessiva remuneratività dell’operazione, che costituisce il reale parametro per valutare l’equilibrio del sinallagma a base dell'accordo.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3613 del 7 novembre 2025








La modifica, contenuta nelle giustificazioni, dei costi della manodopera comporta un’inammissibile rettifica, effettuata in corso di gara e in sede di verifica dell’anomalia, di un elemento costitutivo essenziale dell’offerta economica, che non è suscettivo di essere mutato nell’importo al pari degli oneri aziendali per la sicurezza, pena l’incisione degli interessi pubblici, posti a presidio delle esigenze di tutela delle condizioni di lavoro e di parità di trattamento dei concorrenti, sottesi alla specifica individuazione di entrambe tali voci di costo, come imposta dall’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 4192 del 18 dicembre 2025


La disciplina generale di cui all’art. 19 della legge n. 241/90 non predetermina in senso restrittivo contenuto e modalità delle verifiche cui è chiamata l’amministrazione, nell'ottica della tutela dei terzi eventualmente investiti in senso negativo dall'attività che ne forma oggetto. Sussiste, dunque, in materia di SCIA, un obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi con provvedimento espresso su tutte le verifiche sollecitate dal terzo ex art. 19, comma 6 ter, legge n. 241/90, purché attinenti alla prospettata violazione di norme incidenti in via immediata e diretta sulla posizione differenziata e qualificata del terzo e afferenti a profili di illegittimità concretamente sufficienti, se ritenuti fondati, a concorrere nella valutazione dei presupposti e delle condizioni di cui all’art. 19, comma 4, legge n. 241/90.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3898 del 1 dicembre 2025


La legislazione nazionale, e in particolare il d.lgs. n. 387/2003, il d.lgs. n. 28/2011, il d.lgs. n. 199/2021, nel disciplinare le procedure e le condizioni necessarie per l’autorizzazione degli impianti di produzione FER non introduce requisiti soggettivi in capo al proponente, con riferimento alla forma giuridica o all’oggetto dell’impresa, sia essa individuale o collettiva, né impone particolari modelli di aggregazione tra operatori economici. Il dato è significativo e dirimente, in quanto la materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia rientra nella potestà legislativa concorrente, ex art. 117, comma 3, cost., sicché spetta allo Stato fissare i principi fondamentali del settore. Ne consegue che le procedure di autorizzazione all’installazione di impianti di produzione FER, ivi compresi gli agrivoltaici, non possono essere subordinate dalla Regione a vincoli o condizioni non previsti dalla normativa statale.

TAR Lombardia, Milano, III, n. 4120 dell’11 dicembre 2025


Dalla convenzione urbanistica originano obbligazioni cosiddette “reali” o propter rem, le quali gravano sul soggetto che, tempo per tempo, venga a essere proprietario dell’area convenzionata. Può, pertanto, affermarsi che, data la natura reale dell’obbligazione, all’adempimento della stessa saranno tenuti non solo i soggetti che stipulano la convenzione, ma anche quelli che richiedono la concessione, quelli che realizzano l’edificazione e i loro aventi causa.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 1147 del 12 dicembre 2025


L’art. 41 comma 14, d.lgs. n. 36 del 2023 pone a carico della stazione appaltante l’obbligo di quantificare e indicare separatamente, negli atti di gara, i costi della manodopera che, tuttavia, continuano a far parte dell’importo a base di gara, su cui quantificare il ribasso offerto dall’operatore per definire l’importo contrattuale; a ciò consegue che il ribasso è calcolato sull’importo complessivo a base d’asta, comprensivo del costo della manodopera; i costi della manodopera sono indicati separatamente dalla stazione appaltante. L’obbligo della stazione appaltante di indicare separatamente i costi della manodopera convive quindi con un importo ribassabile che li comprende.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3980 del 5 dicembre 2025