La Corte di Giustizia UE, esaminando una domanda di pronuncia pregiudiziale riguardante l’interpretazione della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, come modificata dalla direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, e dell’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, ha statuito che:   
  • la direttiva 2004/35, come modificata dalla direttiva 2009/31, e, in particolare, il suo articolo 2, punto 1, lettera b), deve essere interpretata nel senso che osta ad una disposizione del diritto nazionale che escluda, in via generale e automatica, che il danno idoneo a incidere in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico o quantitativo, oppure sul potenziale ecologico delle acque di cui trattasi, sia qualificato come «danno ambientale», per il sol fatto di essere coperto da un’autorizzazione rilasciata conformemente al diritto nazionale medesimo;
  • nell’ipotesi in cui un’autorizzazione sia stata rilasciata in applicazione di disposizioni nazionali, senza l’esame delle condizioni esposte all’articolo 4, paragrafo 7, lettere da a) a d), della direttiva 2000/60/CE, il giudice nazionale non è tenuto a verificare d’ufficio se le condizioni indicate in tale disposizione siano soddisfatte ai fini dell’accertamento della sussistenza di un danno ambientale ai sensi dell’articolo 2, punto 1, lettera b), della direttiva 2004/35, come modificata dalla direttiva 2009/31, e può limitarsi a dichiarare l’illegittimità dell’atto impugnato. 

La sentenza della Corte di Giustizia UE, Prima Sezione, in data 1 giugno 2017 (causa C-529/15) è consultabile sul sito istituzionale della Corte di Giustizia UE al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato conferma la sentenza del TAR Milano n. 522/2016, che aveva annullato la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia 7 ottobre 2014 n. X/2461, di approvazione delle “Linee guida per la progettazione e gestione sostenibile delle discariche”, sul rilievo che la regolamentazione dell’attività di progettazione e gestione delle discariche ricade nell’ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato, di cui all’art. 117, comma 2, Cost. e che, in particolare, l’art. 196, comma 1, lett. o), del TU ambiente non legittima la competenza regionale sulla materia disciplinata dalle linee guida impugnate.
Il Consiglio di Stato rileva che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, ferma restando la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali; nella fattispecie la Regione Lombardia, però, non risulta aver esercitato una competenza diversa da quella esercitata dal legislatore statale con il d.lgs. n. 36/2003; quest’ultimo, infatti, è andato a normare la materia delle linee guida per la progettazione e la gestione sostenibile delle discariche, sovrapponendosi semplicemente a quanto già statuito dal legislatore statale senza che quest’ultimo avesse delegato a tanto la Regione.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 2790 del 9 giugno 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato ribadisce che occorre una gara pubblica per l’affidamento in gestione a terzi di beni pubblici comunque suscettibili di produrre utilità economiche (nella fattispecie terreni comunali oggetto di contratto di comodato d’uso suscettibili di sfruttamento economico per la ricerca e la vendita del tartufo); su tutte le Amministrazioni pubbliche in generale grava invero l’obbligo di ricorrere a procedure competitive ogni qualvolta si vadano ad assegnare beni pubblici suscettibili di sfruttamento economico; l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a privati o a enti pubblici va subordinata alla predeterminazione di criteri e modalità, cui le amministrazioni si debbono attenere, ad evitare ingiustificati privilegi o discriminazioni e per garantire la trasparenza dell’azione amministrativa e la parità di trattamento.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 2914 del 14 giugno 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Toscana aderisce all’orientamento giurisprudenziale che ritiene applicabile anche all’esame di maturità il principio dell'assorbimento, secondo il quale il superamento dell'esame di maturità che lo studente abbia sostenuto a seguito di ammissione con riserva da parte del provvedimento cautelare (nella fattispecie di tipo monocratico) del giudice amministrativo, assorbe il giudizio negativo di ammissione espresso dal consiglio di classe.
Aggiunge il TAR che resta tuttavia ineliminabile – al di là dello specifico caso concreto e delle richiamate esigenze di certezza e fiducia del cittadino – lo stato di assoluta confusione giurisprudenziale circa l’estensione analogica o meno del principio settoriale occasionalmente recato dall'art. 4, comma 2 bis del D.L. n. 115 del 2005 , stante il quale "Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela"; principio che altra giurisprudenza, invece, ritiene di stretta interpretazione e non suscettibile di espansione.

La sentenza del TAR Toscana, Sezione Prima, n. 747 del 29 maggio 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Si segnala il tradizionale convegno di Cortina d’Ampezzo, organizzato dall’Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti, per il giorno venerdì 7 luglio 2017 con titolo “Amministrazione, legalità e nuove emergenze: la tutela della sicurezza nello stato di diritto”.

La partecipazione al convegno è libera e gratuita e non richiede alcuna previa prenotazione.

È stato chiesto all’Ordine degli Avvocati di Belluno il riconoscimento di quattro crediti formativi per la partecipazione a ciascuna sessione del Convegno e, quindi, complessivamente di otto crediti formativi per l’intera giornata.




Il TAR Milano precisa che il principio della riservatezza della consulenza legale, che dovrebbe garantire all’Amministrazione la possibilità di predisporre la propria strategia difensiva, in ordine ad un lite che, pur non essendo ancora in atto, può considerarsi quanto meno potenziale, si pone non come eccezione alla regola dell’accesso e, dunque, di stretta interpretazione, bensì come disciplina rispondente ai valori sottesi all’art. 24 Cost., in modo da evitare che l’accesso sia adoperato in modo strumentale e tale da offrire indebiti vantaggi ad una delle parti in giudizio; di conseguenza,  il parere legale deve essere osteso soltanto laddove abbia con certezza una funzione endoprocedimentale e istruttoria, perché correlato ad un procedimento amministrativo che si conclude con un provvedimento ad esso collegato, mentre se lo stesso è reso allo scopo di definire una strategia difensiva, anche in vista di una lite potenziale, ben può essere ritenuto inaccessibile dall’Amministrazione.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1293 del 7 giugno 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo


Il TAR Milano ribadisce che l'ordinanza di demolizione di una costruzione abusiva può legittimamente essere emanata nei confronti del proprietario attuale, anche se non responsabile dell'abuso, in considerazione del fatto che l'abuso edilizio costituisce un illecito permanente e che l'adozione dell'ordinanza, di carattere ripristinatorio, non richiede l'accertamento del dolo o della colpa del soggetto interessato; la misura dell'ordine di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, che consegue all'accertamento del carattere illegittimo di un manufatto realizzato senza titolo o in sua difformità, ha, difatti, carattere reale in quanto è volta a ripristinare l'ordine prima ancora materiale che giuridico, alterato a mezzo della sopravvenienza oggettiva del manufatto, cioè di una cosa, priva di un giusto titolo, non già a sanzionare il comportamento che ha dato luogo a quella cosa.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 1229 in data 1 giugno 2017 è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Si allega la locandina del Convegno, già segnalato nel precedente post, che si terrà il 16 giugno 2017 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo A. Gemelli 1, Milano (Aula G.127 Pio XI), ed organizzato dalla Società Lombarda degli Avvocati Amministrativisti, con la collaborazione della Camera Amministrativa dell’Insubria, della Camera Amministrativa di Monza e Brianza e della Camera Amministrativa Distretto Lombardia Orientale.
Si ricorda che l’iscrizione è gratuita e può essere effettuata esclusivamente tramite il sito di SOLOM, accedendo alle sezioni "Formazione", "Eventi singoli", previa registrazione e autenticazione con le proprie credenziali di accesso al sito (nome utente e password), secondo le modalità indicate nello stesso sito.
Le iscrizioni sono possibili sino alle ore 12:00 del giorno 14 giugno 2017 e comunque sino all'esaurimento dei posti disponibili.



Secondo il Consiglio di Stato, è da ritenere inesistente anziché nulla la notifica di un ricorso al Consiglio di Stato effettuata direttamente da parte di un avvocato non abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, con conseguente irricevibilità del ricorso; non assume, poi, rilievo, in senso contrario, la circostanza che la procura alle liti sia stata conferita in ipotesi anche ad un avvocato iscritto all’albo dei cassazionisti in quanto l’indirizzo ermeneutico che, in ossequio al principio di conservazione degli atti processuali, considera valido il ricorso sottoscritto in via congiunta da legale privo dello ius postulandi e da difensore all’uopo abilitato, non è estensibile al diverso caso della notifica effettuata, in via esclusiva, dal difensore che non ha titolo a figurare nel mandato processuale.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 2695 del 5 giugno 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Secondo il TAR L’Aquila, se è vero che i Comuni non possono più perseguire finalità di programmazione generale degli esercizi pubblici utilizzando la leva degli orari, è altrettanto vero che, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, i Comuni ben possano proporsi obiettivi quali la protezione dell’ambiente, della salute e del riposo dei vicini nelle ore notturne, pregiudicato dalle diffusioni acustiche, derivante non soltanto dagli strumenti elettroacustici, ma anche dal rumore antropico degli avventori del locale; conseguentemente, è legittimo un regolamento che impone dei limiti di orario notturno e ulteriori prescrizioni agli stabilimenti balneari serviti da impianti elettroacustici fissi e da impianti elettroacustici mobili e segnatamente all’attività di intrattenimento svolta con detti impianti.

La sentenza del TAR Abruzzo, L’Aquila, Sezione Prima, n. 239 del 30 maggio 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR Milano, Seconda Sezione, n. 1608 del 2016, con la quale il TAR aveva ritenuto illegittimo, in quanto in contrasto con la disciplina dell’ordinamento forense e con l’art. 2, comma 12, della legge n. 244/2007, il modello operativo posto in essere da un comune lombardo, che aveva di fatto previsto non già un ufficio unico tra più enti, bensì una convenzione aperta con possibilità di adesioni successive da parte di altri comuni, in base alla quale si metteva a disposizione degli altri enti l’Avvocatura di detto comune per la trattazione degli affari legali degli enti convenzionati (si veda il precedente post).

La sentenza della Sezione Quinta del Consiglio di Stato n. 2731 del 7 giugno 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Sulla Gazzetta Ufficiale, n. 128 del 5 giugno 2017, Supplemento Ordinario n. 26, è pubblicato l’Accordo della Conferenza Unificata con il quale, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30  giugno 2016 n. 126, sono adottati i moduli unificati e standardizzati di cui all'allegato 1 in materia di attività commerciali e assimilate e all'allegato 2 in materia di attività edilizia, nonché le  relative istruzioni  operative  sull'utilizzo  della  nuova  modulistica.



Il TAR Umbria precisa che:
  • il codice degli appalti pubblici approvato con D.lgs. 50 del 2016 ha previsto per la relativa attuazione, in completa rottura rispetto al sistema precedente, non più un’unica fonte regolamentare avente forma e sostanza di regolamento governativo bensì una pluralità di atti, di natura eterogenea, tra cui per quello che qui interessa, le linee guida approvate dall’ANAC;
  • tali linee guida, costituendo una novità assoluta nella contrattualistica pubblica, si distinguono in vincolanti (vedi ad es. art. 31, comma 5, D.lgs. 50/2016) e non vincolanti, quest’ultime invero molto più frequenti e assimilabili - secondo una tesi - alla categoria di stampo internazionalistico della c.d. “soft law” oppure - seconda altra opzione - alle circolari intersoggettive interpretative con rilevanza esterna, operando il Codice appalti un rinvio formale alle linee guida (es. art. 36 comma 7, D.lgs. 50/2016);
  • va invece affermata la natura di meri pareri dei comunicati del Presidente dell’ANAC, privi di qualsivoglia efficacia vincolante per le stazioni appaltanti, trattandosi di meri opinamenti inerenti l’interpretazione della normativa in tema di appalti pubblici;
  • per quanto a norma dell’art. 213 del D.lgs. 50 del 2016 il novero dei poteri e compiti di vigilanza affidati all’ANAC sia invero penetrante ed esteso, a presidio della più ampia legalità nell’attività contrattuale delle stazioni appaltanti e della prevenzione della corruzione, non può ammettersi nel vigente quadro costituzionale, in tal delicato settore, un generale vincolante potere interpretativo con effetto erga omnes affidato ad organo monocratico di Autorità Amministrativa Indipendente, i cui comunicati ermeneutici - per quanto autorevoli - possono essere disattesi;
  • diversamente dalle linee guida, per la cui formazione è previsto un percorso procedimentalizzato e partecipato (vedi art. 213 comma 2 D.lgs. 50 del 2016) - nel solco d’altronde degli stessi principi affermati dalla giurisprudenza in tema di esercizio di poteri di tipo normativo o regolatorio da parte di Autorità Indipendenti - i comunicati del Presidente dell’ANAC sono dunque pareri atipici e privi di efficacia vincolante per la stazione appaltante e gli operatori economici.

L'ordinanza del TAR Umbria, Sezione Prima, n. 428 del 31 maggio 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Lecce ha ritenuto illegittimo utilizzare il criterio del prezzo più basso per affidare il servizio di gestione del contenzioso e dell’attività stragiudiziale di supporto giuridico-legale ai vari uffici di un ente locale.
Secondo il TAR Lecce:

  • il D.Lgs. n. 50/2016 e, prima ancora, la direttiva 2014/24/UE, ha segnato una netta preferenza per l’applicazione di criteri di aggiudicazione che si fondino su un complessivo apprezzamento del miglior rapporto qualità/prezzo, relegando il tradizionale criterio del prezzo più basso ad ipotesi tassativamente individuate;
  • il criterio di aggiudicazione fondato sul rapporto qualità/prezzo costituisce un principio immanente al sistema che consente l’applicazione del prezzo più basso solo nei casi espressamente previsti.
  • il criterio qualità/prezzo è certamente più agevolmente coniugabile (rispetto al criterio del massimo ribasso) con il disposto dell’art. 2233, 2° comma, cod. civ., che – nel disciplinare il contratto d’opera intellettuale, cui è pur sempre riconducibile l’attività legale – dispone che “in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione”;
  • le considerazioni innanzi svolte dimostrano le ragioni dell’illegittimità della scelta dell’amministrazione comunale di procedere con il criterio del prezzo più basso, atteso che esso non è compatibile con le disposizioni dell’art. 95 del codice, poiché il legislatore ne ha reso possibile l’applicazione solo in presenza di prestazioni ripetitive ovvero standardizzate, connotati questi che certo non possono ritenersi propri della attività legale che si caratterizza, invece, proprio per la peculiarità e specificità di ciascuna questione, sia essa contenziosa o stragiudiziale.

La sentenza del TAR Puglia, Lecce, Sezione Seconda, n. 875 del 31 maggio 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Si segnala che il 16 giugno 2017 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo A. Gemelli 1, Milano (Aula G.127 Pio XI), si terrà il Convegno nazionale organizzato dalla Società Lombarda degli Avvocati Amministrativisti - SOLOM “La soft law: natura giuridica e controllo giudiziale", secondo il programma qui di seguito riportato:

Programma:
Ore 9.00 Registrazione partecipanti
Ore 9.30 Saluti
Avv. Alessandra NOLI CALVI, Presidente SOLOM
Prof. Gabrio FORTI, Preside Facoltà Giurisprudenza Università Cattolica del Sacro Cuore
Avv. Remo DANOVI, Presidente Ordine Avvocati Milano
Ore 10.15
Avv. Prof. Vittorio ANGIOLINI, Università degli Studi di Milano
“La soft law nel sistema delle fonti”
Ore 10.45
Avv. Prof. Vittorio DOMENICHELLI, Università degli Studi di Padova
“Le linee guida negli appalti: rapporto fra ANAC e le amministrazioni pubbliche”
Ore 11.15
Avv. Prof. Margherita RAMAJOLI, Università degli Studi di Milano Bicocca
"Soft law nei settori regolati"
Ore 11.45
Prof. Alberto ROCCELLA, Università degli Studi di Milano
“Le linee guida nel governo del territorio”
Ore 12.15
Dott. Angelo DE ZOTTI, Presidente del TAR Lombardia - Milano
“Il controllo giudiziale sulla soft law”
Ore 12.45-14.15 Light Lunch
Ore 14.15-14.45
Avv. Prof. Barbara RANDAZZO, Università degli Studi di Milano
“La soft law e le fonti comunitarie”
Ore 14.45-15.15
Avv. Prof. Aldo TRAVI, Università Cattolica del Sacro Cuore 
“L’esperienza francese in materia di soft law”
Ore 15.15-16,30 TAVOLA ROTONDA: Soft law e mercato.
Moderatore: Avv. Umberto FANTIGROSSI, Presidente UNAA
Partecipano: Dott. Fabrizio DALL’ACQUA, Segretario del Comune di Milano; Dott. Donato CENTRONE. magistrato Corte dei Conti; Dott.ssa Manuela BRUSONI, ARCA; Dott.ssa Nicoletta FAYER, Assimpredil
Ore 16,30 Sintesi e conclusioni: Prof. Avv. Marco SICA, Università degli Studi di Milano

Il convegno è stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Milano.

L’iscrizione è gratuita e può essere effettuata esclusivamente tramite il sito di SOLOM, accedendo alla sezione Formazione, Eventi singoli, previa registrazione e autenticazione con le proprie credenziali di accesso al sito (nome utente e password), secondo le modalità indicate nello stesso sito.

Le iscrizioni sono possibili sino alle ore 12:00 del giorno 14 giugno 2017 e comunque sino all'esaurimento dei posti disponibili.




Si informa che l’evento formativo “Responsabilità e obbligazioni del proprietario del sito contaminato” fissato per venerdì 9 giugno 2017, dalle 15:00 alle 18:00, a SONDRIO, via delle Pergole 10, Sala ing. Enrico Vitali, con relatori l’avv. Lorenzo Spallino e l’avv. Giorgio Tarabini, è stato differito al 22 settembre 2017.


Secondo il Consiglio di Stato, le impugnazioni di affidamenti in house di contratti pubblici di lavori servizi e forniture sono soggetti al “rito appalti” di cui agli artt. 119, comma 1, lett. a), e 120 del codice del processo amministrativo, con il corollario del dimezzamento del termine per proporre il ricorso di primo grado, ai sensi del comma 5 di quest’ultima disposizione.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 2533 del 29 maggio 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Sul supplemento n. 22 del 30 maggio 2017 del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia sono pubblicate:
  • la legge regionale 26 maggio 2017 n. 15 “Legge di semplificazione 2017”, contenente, tra l’altro, modiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio);
  • la legge regionale 26 maggio 2017 n. 16 “Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato)”.


Il supplemento n. 22 del 30 maggio 2017 del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia è consultabile sul sito del B.U.R.L., alla sezione consulta B.U.R.L.


Si allegano le comunicazioni che l’Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti e la Società Lombarda degli Avvocati Amministrativisti hanno diffuso alla stampa a commento delle dichiarazioni di esponenti istituzionali e politici rilasciate dopo le sentenze del TAR Lazio sulle procedure di nomina dei direttori di alcuni musei italiani.