Il TAR Milano chiarisce che non può annullarsi un provvedimento amministrativo (nella fattispecie uno strumento urbanistico) per la violazione del dovere di buona fede e correttezza atteso che, se è vero che tali canoni operano anche in relazione all’attività autoritativa della pubblica amministrazione, la loro violazione può far nascere una responsabilità da comportamento scorretto, che incide non sull’interesse legittimo, ma sul diritto soggettivo di autodeterminarsi liberamente nei rapporti negoziali, cioè sulla libertà di compiere le proprie scelte negoziali senza subire ingerenze illegittime frutto dell’altrui scorrettezza; infatti, le regole pubblicistiche e privatistiche, pur operando in maniera contemporanea e sinergica hanno diverso oggetto e diverse conseguenze in caso di rispettiva violazione: le regole di diritto pubblico hanno ad oggetto il provvedimento (l’esercizio diretto e immediato del potere) e la loro violazione determina, di regola, l’invalidità del provvedimento adottato; al contrario, le regole di diritto privato hanno ad oggetto il comportamento (collegato in via indiretta e mediata all’esercizio del potere) complessivamente tenuto dalla P.A.; la loro violazione non dà vita a invalidità provvedimentale, ma a responsabilità; non diversamente da quanto accade nei rapporti tra privati, anche per la P.A. le regole di correttezza e buona fede non sono regole di validità (del provvedimento), ma regole di responsabilità (per il comportamento complessivamente tenuto).

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 7 del 3 gennaio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.



Il TAR Brescia precisa che nei casi in cui l’avvalimento ha per oggetto requisiti immateriali – quali l’iscrizione in un determinato registro o albo, il fatturato globale o specifico – la prestazione oggetto specifico dell'obbligazione è costituita non già dalla messa a disposizione da parte dell'impresa ausiliaria di strutture organizzative e mezzi materiali, ma dal suo impegno a garantire (con le proprie complessive risorse economiche e di esperienza professionale) l'impresa ausiliata munendola così di quei requisiti che altrimenti non avrebbe e consentendole di accedere alla gara nel rispetto delle condizioni poste dal bando; ciò che l'impresa ausiliaria mette a disposizione è il suo valore aggiunto in termini di solidità finanziaria e di acclarata esperienza di settore, dei quali il fatturato e i servizi svolti costituiscono indici significativi; ne consegue che non occorre che la dichiarazione negoziale costitutiva dell'impegno contrattuale si riferisca a specifici beni patrimoniali o ad indici materiali atti a esprimere una determinata consistenza patrimoniale e, dunque, alla messa a disposizione di beni da descrivere e individuare con precisione, essendo sufficiente che da essa dichiarazione emerga l'impegno contrattuale della società ausiliaria a “prestare” alla società ausiliata la sua complessiva solidità finanziaria e il suo patrimonio esperienziale, garantendo con essi una determinata affidabilità e un concreto supplemento di responsabilità.

La sentenza del TAR Lombardia, Brescia, Sezione Prima, n. 1251 del 27 dicembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


La Corte di Cassazione chiarisce che il D.M. n. 140 emanato il 20 luglio 2012 - il quale, stabilendo in via generale i compensi di tutte le professioni vigilate dal Ministero della Giustizia, al suo art. 1, comma 7, dispone che "In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa" - risulta essere stato emanato (D.L. n. 1 del 2012, conv. nella L. n. 27 del 2012) allo scopo di favorire la liberalizzazione della concorrenza e del mercato, adempiendo alle indicazioni della UE, a tal fine rimuovendo i limiti massimi e minimi, così da lasciare le parti contraenti (nella specie, l'avvocato e il suo assistito) libere di pattuire il compenso per l'incarico professionale; per contro, il giudice resta tenuto a effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, il quale non prevale sul D.M. n. 140/2012, per ragioni non di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, poiché non è il D.M. n. 140/2012 - evidentemente generalista e rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente (ed infatti, l'intervento del giudice ivi preso in considerazione riguarda il caso in cui fra le parti non fosse stato preventivamente stabilito il compenso o fosse successivamente insorto conflitto) - a prevalere, ma il D.M. n. 55/2014, il quale detta i criteri ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa.

L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Seconda civile, n. 32576 del 17 dicembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Corte di Cassazione, Sezione SentenzeWeb


La Corte di Cassazione ribadisce che in tema di notificazione con modalità telematica l'art. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 221 del 2012, si interpreta nel senso che la notificazione richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21:00, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 3, legge n. 53 del 1994, si perfeziona alle ore 7:00 del giorno successivo, secondo la chiara disposizione normativa, intesa a tutelare il diritto di difesa del destinatario della notifica senza condizionare irragionevolmente quello del mittente; ne consegue che la notifica del ricorso per cassazione che reca un orario successivo alle ore 21:00 del giorno di scadenza del termine per l'impugnazione, deve ritenersi tardiva.

L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezioni Sesta civile, n. 32762 del 19 dicembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Corte di Cassazione, Sezione SentenzeWeb.



Il TAR Milano, con riguardo alla legitimatio ad causam dell’ente collettivo, chiarisce che interesse tutelato con l’azione proposta deve essere comune a tutti gli associati, non potendosi esperire domande volte a tutelare posizioni soggettive solo di una parte degli stessi, in modo che non siano configurabili conflitti interni all’associazione (anche con gli interessi di uno solo dei consociati), che implicherebbero automaticamente il difetto del carattere generale e rappresentativo della posizione azionata in giudizio.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 8 del 4 gennaio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Milano chiarisce che le previsioni riguardanti la rete verde di ricomposizione paesaggistica, come pure quelle relative agli ambiti agricoli di interesse strategico, possiedono una efficacia prescrittiva e prevalente, in quanto appaiono certamente riconducibili al novero delle “previsioni in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici in attuazione dell’articolo 77” e delle previsioni di cui all’art. 15, comma 4, come stabilito dalle lett. a) e c) dell’art. 18, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2005, con la conseguenza che il P.T.C.P. con tali prescrizioni prevale immediatamente sugli strumenti pianificatori comunali; d'altra parte, il riconoscimento in sede di predisposizione del P.T.C.P. della possibilità di dettare siffatte previsioni appare del tutto rispondente alle finalità stesse dello strumento di pianificazione provinciale, cui l’art. 15 della legge regionale n. 12 del 2005 attribuisce un ruolo di rilievo in tema di conservazione dei valori ambientali, paesaggistici e agricoli; l’immediata precettività di tali previsioni determina, all’atto della loro approvazione in seno al P.T.C.P., una immediata lesività in capo ai proprietari delle aree inserite in tali ambiti che devono gravare tempestivamente lo strumento pianificatorio provinciale, visto che a livello urbanistico comunale non è consentito discostarsi da tali previsioni sovraordinate.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 37 del 8 gennaio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


La Corte di Giustizia Ue statuisce, in materia di accordi quadro tra amministrazioni aggiudicatrici, che:
L’articolo 1, paragrafo 5, e l’articolo 32, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, devono essere interpretati nei seguenti termini:
– un’amministrazione aggiudicatrice può agire per sé stessa e per altre amministrazioni aggiudicatrici, chiaramente individuate, che non siano direttamente parti di un accordo quadro, purché i requisiti di pubblicità e di certezza del diritto e, pertanto, di trasparenza siano rispettati, e
– è escluso che le amministrazioni aggiudicatrici che non siano firmatarie di tale accordo quadro non determinino la quantità delle prestazioni che potranno essere richieste all’atto della conclusione da parte loro degli accordi che gli danno esecuzione o che la determinino mediante riferimento al loro ordinario fabbisogno, pena violare i principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici interessati alla conclusione di tale accordo quadro”.

La sentenza della Corte di Giustizia UE, Ottava Sezione, del 19 dicembre 2018 (causa C-216/17) è consultabile sul sito della Corte di Giustizia al seguente indirizzo.


Si segna che il giorno 25 febbraio 2019, dalle ore 14:30, a Triuggio (MB), presso la sala assembleare del Comune di Triuggio, si terrà il Seminario “DEONTOLOGIA FORENSE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”, organizzato dalla Camera Amministrativa di Monza e Brianza, con il patrocinio dell’Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti – UNAA, dell’Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici - UNAEP e del Comune di Triuggio.

La partecipazione al seminario comporta l’attribuzione di 3 crediti formativi per gli avvocati.

Le modalità di iscrizione sono contenute nella locandina.

Locandina


Il TAR Brescia chiarisce che in base all'art. 2, comma 4, della L.R. 12 del 2005, il piano territoriale regionale e i piani territoriali di coordinamento provinciale hanno efficacia di orientamento, indirizzo e coordinamento, fatte salve le previsioni che, ai sensi stessa legge regionale, abbiano efficacia prevalente e vincolante; questa disposizione ha profondamente innovato l'impostazione propria della legge n. 1150/1942 che prevedeva un sistema fondato sul principio gerarchico: lo strumento posto sul gradino inferiore della scala doveva attenersi rigidamente alle previsioni dei piani collocati ai livelli superiori e limitarsi a dare a questi specifica attuazione; ne consegue che i piani regionali e provinciali, collocati al livello superiore, non sono gerarchicamente sovraordinati agli altri, ma dettano una disciplina di orientamento, indirizzo e coordinamento che, se non può essere stravolta, in particolari ipotesi può venire derogata dalla disciplina puntuale dettata dallo strumento di pianificazione contenente disposizioni di maggior dettaglio.

La sentenza del TAR Lombardia, Brescia, Sezione Prima, n. 1226 del 20 dicembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato, Quinta Sezione, rimette alla Corte di giustizia UE i seguenti quesiti interpretativi in materia di affidamenti in house:
se il diritto dell’Unione europea (e segnatamente il principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche e i principio di sostanziale equivalenza fra le diverse modalità di affidamento e di gestione dei servizi di interesse delle amministrazioni pubbliche) osti a una normativa nazionale (come quella dell’articolo 192, comma 2, del ‘Codice dei contratti pubblici, decreto legislativo n. 50 del 2016) il quale colloca gli affidamenti in house su un piano subordinato ed eccezionale rispetto agli affidamenti tramite gara di appalto: i) consentendo tali affidamenti soltanto in caso di dimostrato fallimento del mercato rilevante, nonché ii) imponendo comunque all’amministrazione che intenda operare un affidamento in regìme di delegazione interorganica di fornire una specifica motivazione circa i benefìci per la collettività connessi a tale forma di affidamento”.
se il diritto dell’Unione europea (e in particolare l’articolo 12, paragrafo 3 della Direttiva 2014/24/UE in tema di affidamenti in house in regìme di controllo analogo congiunto fra più amministrazioni) osti a una disciplina nazionale (come quella dell’articolo 4, comma 1, del Testo Unico delle società partecipate – decreto legislativo n. 175 del 2016 -) che impedisce a un’amministrazione pubblica di acquisire in un organismo pluriparecipato da altre amministrazioni una quota di partecipazione (comunque inidonea a garantire controllo o potere di veto) laddove tale amministrazione intende comunque acquisire in futuro una posizione di controllo congiunto e quindi la possibilità di procedere ad affidamenti diretti in favore dell’Organismo pluripartecipato”.

L’ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 138 del 7 gennaio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Secondo il TAR Milano è indubbio che nella scelta dell’oggetto dell’appalto, nella determinazione cioè delle prestazioni che devono essere rese dall’appaltatore, in relazione alle esigenze di pubblico interesse che il contratto deve soddisfare, la stazione appaltante goda di ampia discrezionalità; cionondimeno, la discrezionalità non può trasmodare in una ingiustificata restrizione della concorrenza; questo non significa che la stazione appaltante non possa pretendere che il prodotto della fornitura presenti determinate caratteristiche tecniche, anche a costo di ridurre grandemente la platea dei possibili offerenti; è tuttavia necessario che la decisione sia assunta all’esito di una approfondita istruttoria che enuclei i fabbisogni da soddisfare, individui le possibili soluzioni tecniche, valuti l’eventuale equipollenze tra prodotti rispetto ai risultati che si intende raggiungere; gli esiti di tale istruttoria devono poi evincersi dai documenti di gara, quale corredo motivazionale della scelta discrezionale adottata dalla stazione appaltante.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 2897 del 31 dicembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato ritiene che l’indice PA sia un pubblico elenco in via generale e, come tale, utilizzabile ancora per le notificazioni alle P.A., soprattutto se l’amministrazione pubblica destinataria della notificazione telematica è rimasta inadempiente all’obbligo di comunicare altro e diverso indirizzo PEC da inserire nell’elenco pubblico tenuto dal Ministero della Giustizia.
Il Consiglio di Stato chiarisce che il comma 1-bis dell’art. 16-ter del D.L. n. 179 (comma aggiunto dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in L. 11 agosto 2014, n. 114) ha reso applicabile alla giustizia amministrativa il comma 1 dello stesso art. 16-ter, ai sensi del quale (secondo l’attuale formulazione) ai fini della notificazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall’articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia; d’altra parte, l’amministrazione, secondo i canoni di autoresponsabilità e legittimo affidamento cui deve ispirarsi il suo leale comportamento, non può trincerarsi – a fronte di un suo inadempimento – dietro il disposto normativo che prevede uno specifico elenco da cui trarre gli indirizzi PEC ai fini della notifica degli atti giudiziari, per trarne benefici in termini processuali, così impedendo di fatto alla controparte di effettuare la notifica nei suoi confronti con modalità telematiche.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 7026 del 12 dicembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Milano chiarisce che in caso di contrasto tra le indicazioni grafiche e prescrizioni normative degli strumenti urbanistici sono le seconde a prevalere, in quanto in sede d'interpretazione degli strumenti urbanistici le risultanze grafiche possono chiarire e completare quanto è normativamente stabilito nel testo, ma non sovrapporsi o negare quanto risulta da questo; ne consegue che, di fronte al chiaro contenuto della parte normativa del piano, derivante dall’accoglimento di una osservazione, è la parte grafica del piano che dev’essere modificata e non il contrario.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 2814 del 18 dicembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.



L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato enuncia i seguenti principi in materia di esame di abilitazione all'esercizio delle professioni forensi:
«a) l’art. 47 della legge 31.12.2012 n. 247 non è ricompreso nel differimento previsto dal successivo art. 49 della legge medesima: esso è pertanto immediatamente operativo e da ciò discende che questa è ratione temporis la disposizione applicabile in materia di nomina e composizione della sottocommissione d’esame;
b) il bando di esame ed il d.m. di nomina della commissione centrale e delle sottocommissioni, che hanno fatto applicazione dell’art. 47 l. n. 247/2012 (invece che della disposizione di cui all’art. 22, r.d.l. n. 1578/1933), sono immuni da qualsivoglia vizio in tal senso;
c) dalla immediata applicazione dell’art. 47 della legge n. 247/2012 discende che è venuto meno il principio c.d. di fungibilità dei componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni forensi in passato applicabile ex art. 22 comma V del r.d.l. n. 1578/1933;
d) è viziato l’operato delle sottocommissioni di esame che procedano alla elaborazione dei subcriteri, alla correzione degli elaborati scritti, ed alla celebrazione dell’esame orale in assenza di commissari appartenenti a ciascuna delle categorie professionali indicate sub art. 47 della legge n. 247/2012».

L'ordinanza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 18 del 14 dicembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Brescia precisa che nel caso in cui l’incremento volumetrico realizzato prescindendo dalla dovuta autorizzazione paesaggistica si rivela di modesta entità l’esigenza di tutela dell’interesse pubblico deve trovare attento e rigoroso bilanciamento con l’applicazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

La sentenza del TAR Lombardia, Brescia, Sezione Prima, n. 1167 del 6 dicembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.




Il TAR Milano ritiene inammissibile il ricorso diretto a ottenere una pronuncia di accertamento rispetto a una posizione di interesse legittimo; il TAR, pur dando atto che il tema della tutelabilità degli interessi legittimi attraverso lo strumento delle pronunce di mero accertamento sia allo stato discusso in dottrina e giurisprudenza, ritiene, in assenza di una norma primaria positiva, ancora oggi preferibile l’orientamento tradizionale che esclude un’azione generale e atipica di accertamento se la posizione per la quale si agisce sia quella di interesse legittimo.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 2904 del 31 dicembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Milano precisa che in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati gli interventi ulteriori ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne la demolizione.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 2735 del 5 dicembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato ritiene che l’espressione “presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione” di cui all’art. 38, comma 1-ter, del d.lgs. n. 163 del 2006 ricomprenda non solamente l’ipotesi del falso “commissivo” tradizionalmente inteso, ma pure quella del falso c.d. “omissivo”, laddove la mancata dichiarazione, in virtù della consapevolezza dell’omissione da parte del soggetto tenuto a renderla, sia idonea ad indurre in errore la stazione appaltante circa il possesso, da parte del dichiarante medesimo, dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, comma 1, del medesimo decreto o, comunque, a precluderle una rappresentazione genuina e completa della realtà; una tale omissione, infatti, comporta la non corrispondenza al vero della dichiarazione resa dalla concorrente e, pertanto, un’ipotesi di dichiarazione/documentazione non veritiera sulle condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 7271 del 27 dicembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Milano precisa che allo scopo di stabilire se un atto amministrativo sia meramente confermativo (e perciò non impugnabile) o di conferma in senso proprio (e, quindi, autonomamente lesivo e da impugnarsi nei termini), occorre verificare se l'atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi; in particolare, non può considerarsi meramente confermativo rispetto ad un atto precedente l’atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, giacché l’esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure mediante la rivalutazione degli interessi in gioco, e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata, può condurre a un atto propriamente confermativo in grado, come tale, di dare vita ad un provvedimento diverso dal precedente e quindi suscettibile di autonoma impugnazione; ricorre invece l’atto meramente confermativo quando la Pubblica Amministrazione si limita a dichiarare l’esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 2874 del 27 dicembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Secondo il TAR Milano, la previsione di cui all’art. 5, comma 5, della L.R. n. 31 del 2014 (nel testo vigente all'epoca dei fatti oggetto di scrutinio da parte del giudice) - ai sensi del quale “la validità dei documenti comunali di piano, la cui scadenza intercorra prima dell'adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana di cui al comma 2, è prorogata di dodici mesi successivi al citato adeguamento” - non trova applicazione nel caso di documenti di piano scaduti prima dell’entrata in vigore della legge regionale n. 31 del 2014 e non preclude ai Comuni, i cui documenti di piano risultino già scaduti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 31 del 2014, di procedere all’adozione del P.G.T.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 2712 del 3 dicembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo; si veda in argomento anche la sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, 18 dicembre 2018 n. 2812 e la sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 734 del 15 marzo 2018 di cui al precedente post.

Si segnala che l’art. 5, comma 5, della legge regionale n. 31 del 2014 è stato modificato dapprima  dall'art. 1 della legge regionale 26 maggio 2017 n. 16 e successivamente dall'art. 26 della legge regionale 4 dicembre 2018 n. 17.