Il TAR Milano precisa che allorquando si dovesse ritenere non più rispondente all’interesse pubblico un piano attuativo conforme alla disciplina urbanistica generale, risulterebbe necessario, dapprima, procedere all’approvazione di una variante al predetto strumento generale e, solo successivamente, ricorrendone i presupposti, si potrebbe procedere alla revoca dell’atto di approvazione del piano attuativo ritenuto non più conforme all’interesse pubblico, da intendersi come l’interesse espresso – attraverso le regole ivi fissate – dall’atto di pianificazione generale vigente; in tema di rapporti tra i vari livelli di pianificazione risulta evidente che la prevalenza del piano gerarchicamente sovraordinato impedisce agli organi comunali di effettuare, in via estemporanea, valutazioni che contrastino con quelle già formalizzate nel predetto piano, dovendosi dapprima attivare il procedimento per la sua modifica, secondo le scansioni stabilite dalla legge; pertanto, la valutazione di congruità di un piano attuativo – o la sua modifica, fino alla sua abrogazione – deve porsi in collegamento attuativo e nel rispetto funzionale delle previsioni dello strumento urbanistico di valenza generale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2734 del 23 dicembre 2019.
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